[Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]
Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 37:
«Le Camere approvano ogni anno il bilancio presentato dal Governo.
Con la legge di approvazione non si potranno stabilire nuovi tributi e nuove spese.
L'esercizio provvisorio non può essere concesso se non per legge, e per un periodo non eccedente i quattro mesi».
Ne mette in votazione il primo comma.
(È approvato).
Propone che, nel secondo comma, il termine di quattro mesi sia ridotto a tre.
Bozzi fa presente che nel testo originario dell'articolo 37 aveva proposto un termine di tre mesi; ma l'onorevole Vanoni gli fece osservare che tale termine era troppo breve: anzi egli consigliava un termine che avesse una durata superiore ai quattro mesi.
Mortati propone che al secondo comma siano incluse, tra le parole: «se non» e la parola «per», le parole «una sola volta» e dopo la parola «legge» siano aggiunte le seguenti: «approvata dal Parlamento».
Il Presidente Terracini mette ai voti il testo del secondo comma che, con le proposte dell'onorevole Mortati, è così formulato:
«L'esercizio provvisorio non può essere concesso se non una sola volta, per legge approvata dal Parlamento, e per un periodo non eccedente i quattro mesi».
(È approvato).
Avverte che all'articolo 37 è stato proposto di aggiungere il seguente comma:
«Le Camere approvano ogni anno con legge il rendiconto generale».
Lo mette in votazione.
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti