[Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 37:

«Le Camere approvano ogni anno il bilancio presentato dal Governo.

Con la legge di approvazione non si potranno stabilire nuovi tributi e nuove spese.

L'esercizio provvisorio non può essere concesso se non per legge, e per un periodo non eccedente i quattro mesi».

Ne mette in votazione il primo comma.

(È approvato).

Propone che, nel secondo comma, il termine di quattro mesi sia ridotto a tre.

Bozzi fa presente che nel testo originario dell'articolo 37 aveva proposto un termine di tre mesi; ma l'onorevole Vanoni gli fece osservare che tale termine era troppo breve: anzi egli consigliava un termine che avesse una durata superiore ai quattro mesi.

Mortati propone che al secondo comma siano incluse, tra le parole: «se non» e la parola «per», le parole «una sola volta» e dopo la parola «legge» siano aggiunte le seguenti: «approvata dal Parlamento».

Il Presidente Terracini mette ai voti il testo del secondo comma che, con le proposte dell'onorevole Mortati, è così formulato:

«L'esercizio provvisorio non può essere concesso se non una sola volta, per legge approvata dal Parlamento, e per un periodo non eccedente i quattro mesi».

(È approvato).

Avverte che all'articolo 37 è stato proposto di aggiungere il seguente comma:

«Le Camere approvano ogni anno con legge il rendiconto generale».

Lo mette in votazione.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti