[Il 22 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. È in discussione il tema del referendum.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 75 per il testo completo della discussione.]

Mortati, Relatore, circa la questione del referendum abrogativo di leggi tributarie, presenta — secondo l'incarico ricevuto — questa nuova formulazione:

«Non è consentito il ricorso al referendum diretto all'abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche».

Fa presente che l'onorevole Einaudi avrebbe desiderato che quei limiti fossero stati formulati in altro modo, poiché voleva che fosse vietata la richiesta di abrogazione di leggi le quali apportassero aumento di entrate, se contemporaneamente non si fosse proposta una diminuzione di spesa e viceversa; ma, poiché il referendum abrogativo ha un contenuto negativo e non può — a meno di sconvolgere tutto il sistema già adottato — essere accompagnato da una proposta positiva, non si poté accogliere la proposta dell'onorevole Einaudi, ritenendosi più opportuno attenersi ad una formulazione più generale come quella presentata.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti