Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 77.
Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puņ essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.
A cura di Fabrizio Calzaretti