[Il 18 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».

È in discussione il tema dell'Assemblea Nazionale (Parlamento in seduta comune). Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 55 per il testo completo della discussione.]

Nitti. [...] Primo: la nomina del Capo dello Stato. Fin qui siamo d'accordo, è perfettamente regolare. Questo si fa in Francia e si fa nei Paesi dove è proprio dalle Camere legislative che dipende la nomina del Capo dello Stato. Questa Assemblea, che dovrebbe essere chiamata Assemblea Nazionale, esiste in Francia, nel senso che la Camera ed il Senato si riuniscono soltanto per nominare il Capo dello Stato. Ma ciò è cosa di un giorno. È come un giorno di festa. Vengono migliaia e migliaia di persone, vengono donne da tutto il Paese per assistere all'avvenimento. Non c'è niente di più solenne. La cerimonia della nomina si fa a Versaglia. Versaglia, secondo la Costituzione, doveva essere la sede della capitale, perché durante il periodo della Comune, la città di Parigi era stata in continuo subbuglio ed allora si era voluto trasportare via la capitale. Poi di nuovo è stata riportata a Parigi. Ora, le Assemblee si riuniscono a Versaglia e nominano il Capo dello Stato. Questa funzione non dura più di poche ore perché nella parte principale è assorbita dai trattenimenti che non hanno niente a che fare con l'elezione del Capo dello Stato. Quando il Presidente è eletto, si mette in una vettura e va con le Guardie della Repubblica solennemente a Parigi.

Questa è la funzione della Camera legislativa formata dalle due Camere e nient'altro che questa e finisce sempre lo stesso giorno. Ora, noi non ci fermiamo qui, perché questa sarebbe una cosa logica, ma, siccome in Italia si vuol far tutto all'ingrande, si creano anche le Camere così numerose che non esistono altrove, e si danno a queste Camere funzioni che non hanno altrove. Noi siamo disposti a ingrandire tutto. Siamo un'Assemblea provvisoria che non ha altre funzioni o che non dovrebbe avere altre funzioni che fare quella Costituzione che non riusciamo a fare, perché perdiamo del tempo a discutere anche le cose più inutili.

Noi vogliamo attribuire a questa Camera legislativa nuova, questa supercamera formata, alte funzioni. Quali sono queste funzioni? Prima di tutto, fare l'elezione del Presidente. Questa funzione dura solo qualche ora. In Francia, questa riunione delle due Camere si scioglie lo stesso giorno. Ognuno va per la sua via.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole De Vita ha presentato il seguente emendamento all'articolo 52:

«Al secondo comma, alle parole: nei casi preveduti dalla Costituzione, sostituire le parole: nei casi preveduti dagli articoli 75 e 79.

«Correlativamente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 87 e il terzo comma dell'articolo 88».

Ha facoltà di svolgerlo.

De Vita. Questo emendamento è connesso con l'emendamento già svolto dall'onorevole Macrelli; credo pertanto che non abbia bisogno di ulteriore svolgimento.

Ritengo che l'Assemblea Nazionale debba avere soltanto i poteri di cui agli articoli 75 e 79 e non ritengo invece, opportuno che l'Assemblea stessa deliberi in ordine a quanto è previsto nel secondo comma dell'articolo 87 e nel terzo comma dell'articolo 88.

[...]

Costantini. [...] In effetti, vi può essere una materia nella quale l'Assemblea Nazionale dovrebbe convocarsi — attraverso la riunione dei componenti delle due Camere — e questa è proprio quella della nomina del Capo dello Stato perché è una funzione semplicemente elettorale, dove non si avranno delle discussioni particolari da fare, dove il compito dei singoli membri sarà quello di scrivere un nome su una scheda, mettere la scheda nell'urna e tutto sarà finito.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti