[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».

Prima di iniziare la discussione, alcuni deputati chiedono di parlare sul processo verbale.]

Bordon. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bordon. Sono venuto ieri in quest'Aula, dopo che era stato votato l'articolo 79 ed ho appreso che, mentre nella mattinata era stato approvato l'emendamento presentato dagli onorevoli Laconi, Carboni ed altri, secondo il quale l'articolo 79 sarebbe così formulato: «Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale eletti dal Consiglio, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza», successivamente, nel pomeriggio, l'onorevole Corbino aveva presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: «ad eccezione della Valle d'Aosta».

Ora, a prescindere dal fatto che l'emendamento non è stato adottato con procedura conforme al Regolamento, di fronte a questa formula imprecisa e generica, mi domando quale portata essa abbia e cosa siasi voluto dire con essa. Deve intendersi che con l'articolo 79 la Val d'Aosta non potrà, in base al criterio numerico della sua popolazione, partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica senza alcun delegato, che non siano il suo rappresentante alla Camera e al Senato, o significa solo che la Regione non vi partecipa col numero fissato per le altre Regioni? Ecco le ragioni di dubbio che richiedono maggiori precisazioni e chiarimenti, poiché ritengo che la prima ipotesi sia senz'altro da scartare.

Se è vero che la Val d'Aosta non possa, in base alla sua popolazione (che non è però solo di 60.000 abitanti, come erroneamente si disse, ma di 90.000) partecipare a tale elezione con tre delegati, non mi parrebbe logicamente fondata che essa non possa prendervi parte anche con un delegato.

Comunque, la formula deve rispecchiare la volontà precisa dell'Assemblea, e poiché lo stesso onorevole Corbino conviene nel riconoscere che egli non intendeva dare al suo emendamento altra portata che quella di ridurre, per la Valle d'Aosta, in ragione della sua popolazione, il numero dei delegati ad uno solo, è evidente che questa formula va chiarita, perché ad essa non si dia un contenuto diverso da quello che fu nell'intenzione dell'Assemblea.

La precisazione tanto più si impone, in quanto non si potrebbe in ogni caso introdurre nel testo l'eccezione proposta, ad evitare false interpretazioni, senza menzionare espressamente la ragione numerica della popolazione, dalla quale tale emendamento fu suggerito.

Per queste ragioni, formulo il voto che il Comitato voglia, in sede di redazione dell'articolo in esame, esprimere esattamente quella che è la volontà dell'Assemblea, e in conformità ad essa, precisare che la Valle d'Aosta parteciperà all'elezione del Presidente con un solo delegato.

Lussu. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. È una semplice dichiarazione sul processo verbale. Effettivamente ieri nel pomeriggio, quando si è votato l'emendamento dell'onorevole Corbino, io, distratto da un'altra riunione per un altro problema costituzionale, non mi sono trovato nell'Aula. Se fossi stato presente, sento il dovere di dichiarare, che secondo la mia coscienza, non avrei permesso che senza nessuna obiezione l'emendamento dell'onorevole Corbino passasse. Mi sembra, infatti, straordinario che mentre con quell'emendamento si vuole difendere la partecipazione delle Regioni, nel modo con cui è indicata, alle elezioni del Presidente, si escluda da questa partecipazione la Regione della Valle d'Aosta. Se fossi stato presente avrei proposto una modifica a quell'emendamento. Sarebbe stato opportuno cambiare totalmente sistema, se tale sistema non avesse potuto consentire la partecipazione di tutte le Regioni, nessuna esclusa, alle elezioni presidenziali.

Presidente Terracini. Onorevole Bordon, poiché ella ha, quanto meno, sfiorato la questione procedurale, quasi facendo una censura per il metodo che si è seguito, voglio farle presente che, ogni volta che l'Assemblea con la sua azione concreta, modifica di fatto una norma del Regolamento, senza che si sollevino eccezioni, ciò significa che l'Assemblea ha inteso di farlo con la potestà che le compete, né da parte di deputati assenti si possono sollevare obiezioni. Lei non doveva neppure accennare a ciò. Ma poiché lei ha parlato, era mio dovere fare questa precisazione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Anche io non sono lieto del modo con cui l'onorevole Bordon ha messo la questione, infirmando ciò che, con assoluta correttezza, il nostro Presidente ha fatto, nei riguardi di una deliberazione presa dall'Assemblea, come era suo diritto.

Del resto, tutta la posizione che l'onorevole Bordon ha preso è inesatta. Non si può ora dire: noi ritorniamo su una deliberazione. Io dovrei oppormi. Non c'è che un punto di vista che merita considerazione, ed è questo: l'Assemblea ha preso una deliberazione, la cui interpretazione può essere dubbia. Può apparir dubbio che si sia voluto togliere alla Valle d'Aosta ogni rappresentante del Consiglio regionale nell'elezione del Capo dello Stato; o si sia voluto attribuirne meno di tre. A nome del Comitato dichiaro che non abbiamo nulla in contrario ad attribuire un rappresentante alla Val d'Aosta, e considereremo la questione nella revisione e nel coordinamento finale del testo di Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti