Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 80.

Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni d'età e godono dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti