[Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo ora all'articolo 80. Se ne dia lettura.

Amadei, Segretario, legge:

«Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni di età e godono dei diritti civili e politici.

«L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

Presidente Terracini. Su questo articolo l'onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma alla parola: quarantacinque, sostituire la parola: cinquanta».

Ha facoltà di svolgerlo.

Fuschini. Non c'è bisogno di illustrare questo emendamento. Io propongo in sostanza che l'età del Presidente della Repubblica sia elevata da 45 a 50 anni, anche per una ragione di rapporto con l'età dei senatori che abbiamo elevata da 35 a 40 anni.

Del resto, credo che elevare l'età del Presidente sia indispensabile per assicurarsi una maggiore esperienza di vita in colui che è chiamato a coprire una così alta carica.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento presentato dall'onorevole Colitto, così formulato:

«Al secondo comma, alla parola: carica, sostituire le parole: pubblico ufficio».

Ha facoltà di svolgerlo.

Colitto. Indubbiamente l'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con gli altri uffici pubblici, i quali importino una qualsiasi sottomissione, anche transitoria, ad un'autorità. Nulla da dire circa la sostanza della norma. Il mio emendamento attiene alla forma. Ritengo che, esistendo incompatibilità tra l'ufficio di Presidente e gli altri uffici pubblici, questo occorra affermare nella Costituzione, usando queste parole e non altre, anche perché mi sembra che non sia opportuno usare in un testo giuridico parole diverse per esprimere uno stesso concetto.

Ecco perché ho proposto che alla parola «carica» siano sostituite le altre «pubblico ufficio».

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Crispo:

«Al secondo comma premettere le parole: fuori del caso di cui all'articolo 82».

L'onorevole Crispo ha facoltà di svolgerlo.

Crispo. Nell'articolo 80 si prevede l'incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con qualunque altra carica e ciò in contraddizione con quanto è stabilito nell'articolo 82, in cui è detto che l'ufficio di Presidente della Repubblica può essere esercitato dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, il quale diventerebbe provvisoriamente Presidente della Repubblica in caso di impedimento fisico o di assenza, o di incapacità giuridica del Presidente titolare, tutte ipotesi contemplate nell'articolo 82.

Allora io dico che occorrerebbe premettere alla norma, nella quale si prevede l'incompatibilità, le parole: «Fuori dei casi di cui all'articolo 82».

Si potrebbe osservare che la funzione del Presidente della Repubblica nel caso dell'articolo 82 è limitata appena a 15 giorni; ma, indipendentemente dal fatto che per l'articolo 80 — quando cioè le Camere siano sciolte — questo termine può essere di gran lunga maggiore, a mio avviso la durata della funzione non pregiudica il principio che è quello dell'incompatibilità. Che la funzione duri poco o molto, se si è voluto stabilire questa incompatibilità, occorre anche stabilire una precisazione all'articolo 80.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione al riguardo.

Tosato. A noi sembra che questo emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Crispo non sia necessario, e non soltanto perché si tratta di una sostituzione del Presidente della Repubblica a titolo puramente provvisorio. Ritengo opportuno tener presente il testo dell'articolo 82 del Progetto, che reca: «Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate, ecc.».

Dunque non si tratta di assunzione di carica, ma di esercizio di funzione a titolo provvisorio, di supplenza. Perciò l'eccezione all'articolo 82 non è necessario. Evidentemente, le incompatibilità previste dall'articolo 80 non sussistono per chi temporaneamente ne fa le veci.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Fuschini, la Commissione ritiene non opportuno elevare il limite di età da 45 a 50 anni. L'età richiesta dal Progetto rappresenta un termine medio.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento dell'onorevole Colitto, pregherei l'onorevole collega di volerlo trasformare in raccomandazione, della quale sarà tenuto conto al momento della revisione finale degli articoli approvati da questa Costituente.

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?

Fuschini. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene il suo?

Colitto. Lo trasformo in raccomandazione.

Presidente Terracini. Onorevole Crispo, mantiene il suo?

Crispo. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 80. Pongo innanzitutto in votazione il primo comma con l'emendamento dell'onorevole Fuschini, non accettato dalla Commissione:

«Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto cinquanta anni di età e che godono dei diritti civili e politici».

(È approvato — Commenti — Approvazioni).

Pongo in votazione il secondo comma:

«L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Crispo, che la Commissione ha dichiarato di non accogliere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei aggiungere un'altra preghiera all'onorevole Crispo. Noi abbiamo seguito come criterio — comune a quasi tutte le buone Costituzioni — di non citare articoli e commi, per non dare un carattere di regolamento alla Costituzione, ed anche per una ragione di estetica. Quindi, inteso che lo spirito è salvato e che si tratta di funzioni provvisorie e non di ufficio, pregherei l'onorevole Crispo di desistere.

Crispo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Crispo. Se si stabilisce un principio fondamentale, che cioè non possono cumularsi le cariche con quella di Presidente della Repubblica, ed invece nell'articolo 82 questo cumulo si prevede, io chiedo che per una questione di tecnica legislativa si dica, come ho proposto: «fuori del caso di cui all'articolo 82».

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Crispo, di aggiungere alla fine del secondo comma le parole:

«Fuori del caso di cui all'articolo 82».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 80:

«L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti