[Il 15 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale delle «Disposizioni generali» del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Condorelli. [...] Però, si dice, noi abbiamo la facoltà di denunziare il Concordato e siccome esso viene incluso nella Costituzione noi non lo potremmo denunziare come prima. La Costituzione in cui è recepito ci obbliga a considerarlo come una legge costituzionale, e per modificarlo unilateralmente, cioè denunciarlo, dobbiamo raggiungere quelle determinate maggioranze necessarie per il processo di revisione.

[...]

Dunque, questo Trattato non potremmo denunziarlo che raggiungendo quella tale maggioranza.

Anche sulla denunciabilità del Concordato ci sono molti dissensi, molto gravi, perché la formula della Chiesa è: «simul cadent simul stabunt». Perciò, siccome non può cadere il Trattato, non può cadere nemmeno il Concordato. Questa è la tesi della Chiesa, condivisa anche da giuristi laici, i quali peraltro trovano argomenti nell'articolo 44 del Concordato nel quale è prevista l'interpretazione d'accordo in caso di dissenso. Il conflitto che potesse nascere tra Chiesa e Stato non si dovrebbe mai risolvere con una denunzia, ma in nuove trattative, in una interpretazione fatta concordemente.

Checché sia di questa tesi si ha, comunque, se la necessità di adottare le forme della revisione, per modificare unilateralmente le norme concordate, apparisse troppo gravosa, che non c'è niente di irrevocabile, nulla di fatale, nessun ostacolo dinanzi al quale si debba fermare la intelligenza dei giuristi di questa Assemblea. Non c'è che da fare un ritocco agli articoli 76 e 83 della Costituzione, là dove è prevista l'autorizzazione alla ratifica dei trattati da parte del Parlamento e la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Perché dunque parlare solo di ratifica dei trattati internazionali di natura politica o di arbitrato? Si parli anche dei Concordati: è una lacuna che si è lasciata e che può essere colmata, giacché lo Stato fa anche dei Concordati che debbono essere logicamente anche essi sottoposti alla ratifica del Presidente della Repubblica previa autorizzazione del Parlamento. Si parli anche della denunzia, che deve essere opportunamente autorizzata, e il grande problema è risolto.

Io non so che cosa residui di questo problema, di fronte ad una Costituzione che è ancora in fieri e nella quale possiamo mettere quello che vogliamo. E badate che non mettiamo niente di arbitrario, ma qualche cosa di ragionevolissimo. Prevediamo il processo di formazione e di disfacimento anche dei Concordati e i Concordati si creeranno e si disfaranno come si creano e come si disfanno i trattati.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti