[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Codacci Pisanelli. [...] La legge non può dare che disposizioni di carattere generale. Deve, perciò, essere integrata dai regolamenti. I regolamenti sono leggi in senso sostanziale, che nella nostra Costituzione trovavano una sufficiente disciplina, mentre nell'attuale Progetto vi è al riguardo una grave lacuna. Vi si trova un semplice accenno allorché viene affermato che il Capo dello Stato emana i regolamenti. Non si accenna invece, per esempio, a quella distinzione che oggi viene ammessa fra i regolamenti detti esecutivi, i regolamenti di organizzazione, che provvedono alla formazione dei diversi uffici, e i regolamenti autonomi e indipendenti, che si riferiscono a campi non disciplinati dalla legge formale.

Per la disciplina di questa attività legislativa, che spetta necessariamente al potere governativo, è importante ed è opportuno che, con emendamenti, si provveda ad integrare questa lacuna, già rilevata da parecchi studiosi di diritto.

[...]

Quanto alle attribuzioni del Capo dello Stato, mi permetto di fare osservare come, nella redazione del progetto di Costituzione, si sia andati alle volte un po' rapidamente. Per esempio, si dice che il Capo dello Stato presiede il Consiglio supremo di difesa, il quale sarà forse nei progetti di qualcuno, ma per ora non risulta costituito.

Per quanto riguarda le forze armate, salvo qualche modificazione di forma che non sarà affatto inopportuna, si può ritenere che quanto il progetto stabilisce possa essere approvato.

[...]

Crispo. [...] Anche per quanto si riferisce alla potestà regolamentare, il progetto è del tutto manchevole. Difatti, nell'articolo 83 è detto che il Presidente della Repubblica promulga le leggi, ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti. Quali regolamenti? Quelli per la esecuzione delle leggi, quelli delegati, quelli detti indipendenti, o quei regolamenti di indole generale, cosiddetti esterni, che possono valere erga omnes e per i quali occorrono le opportune riserve circa la materia che potrà formare oggetto di regolamento? Ora, il progetto di Costituzione tace del tutto, e non v'è alcuno che non intenda la necessità di norme in proposito.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti