[Il 21 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 83 per il testo completo della discussione.]

Romano. [...] la possibilità di uno strapotere è esclusa dal comma primo dell'articolo 85 ove è detto che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal primo Ministro e dai Ministri competenti che assumono la responsabilità.

A questo punto potrebbe affacciarsi un rilievo. Si può dire: per l'articolo 83 il Presidente della Repubblica emana decreti legislativi e regolamenti, nomina ai gradi indicati dalla legge i funzionari dello Stato, può concedere grazie e commutare pene.

Per questi atti, giusto il disposto dell'articolo 85, potrebbe essere rifiutata la controfirma dal Primo Ministro e dai Ministri responsabili.

Quindi possibilità di contrasto!

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti