Evoluzione dell'Articolo

Il 4 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione.

In questo caso, su accusa dell'Assemblea Nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sarà giudicato dalla Corte costituzionale».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 85.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio dello sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi può essere messo in istato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

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Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

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A cura di Fabrizio Calzaretti