[Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul giuramento.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Merlin Umberto ritiene che il giuramento rappresenti una necessità solo per le seguenti categorie: Presidente della Repubblica, membri dell'Esercito, appartenenti agli organi di Polizia, ed infine magistrati..

[...]

Cevolotto. [...] Esprime anch'egli il parere che il giuramento debba essere limitato, e riservato ai casi del Capo dello Stato, delle Forze armate, della Polizia e dei magistrati.

Mastrojanni si dichiara contrario al giuramento, poiché esso non trasforma la situazione delle cose, né garantisce l'esecuzione delle leggi. Comprende che il giuramento debba essere prestato dal Capo dello Stato, ma non lo ammette per i magistrati e per l'Esercito, poiché l'Esercito è formato con coscrizione obbligatoria. Aggiunge che ogni volta che il giuramento viene imposto, esso non è più un giuramento.

[...]

Moro dichiara di essere contrario per principio al giuramento, ma di rendersi conto della sua necessità in quei casi nei quali il vincolo del giuramento può avere significato politico, oppure può essere un efficace richiamo alla serietà della funzione che si sta per compiere. È quindi del parere che debbano giurare: da un lato il Capo dello Stato ed i Ministri, dall'altro le Forze armate, le Forze di polizia ed inoltre i testimoni e gli interpreti; non ritiene invece necessario il giuramento per i magistrati.

[...]

Cevolotto. [...] Ritiene che si possa considerare l'opportunità o meno di inserire nella Costituzione l'obbligo del giuramento da parte del Capo dello Stato, ma che per il resto si debba lasciare alle leggi di stabilire i singoli casi in cui determinate categorie debbono giurare.

[...]

Togliatti. [...] Quanto alla questione di chi debba giurare, è del parere che in primo luogo il giuramento debba essere richiesto al Capo dello Stato, il quale deve promettere fedeltà alla Costituzione ed alla Repubblica; e su questo non vi può essere dubbio.

[...]

Il Presidente Tupini constata che la Sottocommissione è d'accordo circa l'obbligo del giuramento per il Capo dello Stato e che di questo obbligo si debba fare menzione nella Costituzione, rimettendo alla seconda Sottocommissione la decisione circa la formula del giuramento stesso.

[...]

Moro. [...] Rileva che ora si tratta di decidere se nella Costituzione debba essere inserita una norma, che potrebbe essere così formulata:

«Sono tenuti al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle leggi, il Capo dello Stato, le Forze armate e quelle assimilate, i Magistrati. A scelta del giurante, può essere aggiunta una formula di carattere religioso».

[...]

Moro. [...] Propone alla discussione della Sottocommissione il seguente articolo: «Sono tenuti al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alle leggi, il Capo dello Stato, i Magistrati, le Forze armate e quelle ad esse assimilate».

Il Presidente Tupini è del parere che anche i ministri debbano essere sottoposti all'obbligo del giuramento.

Moro concorda.

Merlin Umberto domanda se non sia il caso di stabilire anche per i sottosegretari l'obbligo del giuramento.

Moro, accogliendo l'aggiunta, ritiene si possa inserire nell'articolo da lui proposto la dizione «i membri del Governo».

Lucifero fa osservare che sarebbe più esatto stabilire che queste categorie di persone devono giurare fedeltà alla Costituzione. Il giuramento di fedeltà alla legge è implicito, perché ogni cittadino deve osservare la legge.

Moro dichiara di accettare la formula «alla Costituzione e alle leggi».

Lucifero insiste perché si dica soltanto «alla Costituzione», perché è da ritenere implicita l'osservanza delle leggi. Ritiene che la formula esatta dovrebbe essere la seguente: «giurano fedeltà alla Costituzione».

Togliatti propone che si dica: «alla Costituzione e alla Repubblica».

Cevolotto concorda con l'onorevole Togliatti che si debba dire «alla Costituzione e alla Repubblica», anche se questo può costituire una tautologia.

Il Presidente Tupini osserva che quando si dice «giurano fedeltà alla legge», è implicita anche la Costituzione, in quanto questa è anch'essa una legge, anzi la legge fondamentale della Repubblica.

Lucifero torna ad insistere perché si dica soltanto «alla Costituzione», facendo osservare che si chiede questo particolare giuramento al Capo dello Stato, ai magistrati, e ai militari, in quanto costituiscono gli organi che garantiscono la legge costituzionale. Perciò si deve richiedere da questi uomini il giuramento di fedeltà allo Statuto. Lo Statuto è qualche cosa di fisso che si stabilisce per la Nazione, mentre invece le leggi sono mutevoli e mutano nell'ambito della Costituzione.

Moro dichiara di accettare la formula «giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione».

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dall'onorevole Moro, così modificata:

«Sono tenuti al giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Magistrati, le Forze armate e quelle assimilate».

Basso dichiara di votare contro per le ragioni già espresse. Non vede il motivo per cui si debba inserire questa formula nella Costituzione. Infatti il contenuto del giuramento può essere diverso, e potrebbe essere esteso ad altre categorie di cittadini, ma non per violare la loro coscienza. Il giuramento si chiede a certe categorie di persone, investite di determinate cariche perché esse non si servano di quelle loro particolari funzioni per minare la Costituzione e la Repubblica; ma per quanto riguarda la propria opinione, ognuno deve essere libero di pensare come vuole.

De Vita dichiara di astenersi dalla votazione.

Lucifero dichiara di concordare con l'onorevole Basso sul significato e sul valore del giuramento, ossia che vi è l'obbligo da parte dello Stato di richiederlo a chiunque sia chiamato all'espletamento di funzioni importanti. D'altra parte, mentre concorda nel concetto dell'obbligo di lealtà, non crede al giuramento di lealtà, perché è un impegno morale della coscienza dell'individuo. Si asterrà pertanto dalla votazione.

Mastrojanni dichiara di astenersi dalla votazione, perché non è stata prima formulata l'esatta dizione del giuramento.

Moro ritiene che non sia da escludere che la legge possa adottare questa formula generale anche per altre categorie.

Il Presidente Tupini domanda all'onorevole Basso se chiede la votazione per divisione.

Basso ripete di essere contrario alla formula, se con essa si intende dare una elencazione tassativa. Se questa elencazione non è tassativa, è invece favorevole.

Lucifero osserva che, se l'elencazione c'è, vuol dire che è tassativa.

Il Presidente Tupini fa presente che, a suo parere, non vi sono altre categorie oltre quelle indicate.

Basso dichiara di essere d'accordo sulle categorie che sono state indicate, ma di essere contrario a fissarle nella Costituzione come un elenco rigido, perché nessuna Costituzione fa questo. Sarà la legge che dovrà stabilire le categorie. Ritiene che, nel corso dei diversi capitoli della Costituzione, parlando della magistratura si debba specificare che devono prestare giuramento i Magistrati; lo stesso si dica del Capo dello Stato, quando si parla delle sue prerogative e dei suoi doveri; e così pure dell'esercito, ma sempre nella sua sede. Non si stabilirà in tal modo nella Costituzione, in modo tassativo, che solo determinate categorie, e non altre, possono essere chiamate al giuramento.

Marchesi ritiene che l'elenco delle categorie si esaurisca in quelle indicate e cioè: Capo dello Stato, Magistrati, Forze armate e assimilati.

Moro propone che l'articolo sia votato con la riserva che in sede di coordinamento venga considerata l'opportunità di inserire la norma nei vari capitoli della Costituzione, come ha indicato l'onorevole Basso.

Lucifero dichiara che, prescindendo dal fatto se si debba o meno ammettere il giuramento, se si dichiara che il giuramento deve essere limitato a poche categorie, ossia quelli che per le loro funzioni sono i custodi della Costituzione, le categorie stesse debbono essere indicate nella Costituzione, perché gli individui che ad esse appartengono diventano garanti della Costituzione nel momento in cui assumono la carica di Capo dello Stato, di ministro, di magistrato; cioè nel momento in cui l'assumono impegno di adempiere alle loro particolari funzioni di custodi del diritto fondamentale del popolo italiano.

Cevolotto dichiara di preferire la proposta dell'onorevole Basso, ma non si opporrà se la Sottocommissione è del parere di inserire nella Costituzione un articolo di carattere generale sull'argomento.

Moro fa presente che la discussione è partita dal principio di restringere a poche categorie l'obbligo del giuramento. Ritiene, quindi, che si debba votare la formula da lui proposta, in quanto restrittiva dell'obbligo stesso.

[...]

Il Presidente Tupini. [...] Ritiene, prima di procedere alla votazione sulla formula proposta dall'onorevole Moro, di dover mettere ai voti la proposta pregiudiziale dell'onorevole Basso, secondo la quale non si ritiene che debba far parte della Costituzione una elencazione delle categorie che devono giurare.

Lucifero, pure avendo affermato di essere contrario al giuramento, dichiara che voterà a favore della formula proposta dall'onorevole Moro che ritiene la migliore, limitando il giuramento a determinate categorie. Voterà contro la proposta dell'onorevole Basso, perché pensa che, se si rimanda il problema ad una legge speciale, sicuramente questa estenderà ad altre categorie l'obbligo del giuramento.

Amadei dichiara di votare a favore della proposta dell'onorevole Basso, perché è di opinione che l'obbligo del giuramento debba essere esteso anche agli insegnanti, esclusi i professori universitari.

Cevolotto dichiara di astenersi.

La Pira ritiene che la preoccupazione dell'onorevole Basso possa essere superata con il principio dell'interpretazione analogica. Pertanto dichiara di votare contro la proposta Basso.

(La proposta pregiudiziale dell'onorevole Basso è respinta con 9 voti contrari, 2 favorevoli e 4 astenuti).

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dell'onorevole Moro:

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i magistrati, le Forze armate e quelle assimilate prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione».

(La formula è approvata con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti