[Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere esecutivo.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 3:

«Giuramento. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere l'esercizio del suo ufficio presta dinanzi l'Assemblea che lo ha eletto giuramento di essere fedele alla Costituzione della Repubblica e di esercitare le sue funzioni col solo scopo del bene della Nazione».

Nobile propone di sostituire, alle parole: «dinanzi l'Assemblea che lo ha eletto», le altre: «dinanzi l'Assemblea Nazionale».

Il Presidente Terracini, pur essendo contrario all'inclusione dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali nel Collegio elettorale del Presidente della Repubblica, ritiene che al suo giuramento debbano essere presenti tutti coloro che hanno partecipato all'elezione.

Fuschini preferirebbe sostituire, alle parole: «dinanzi l'Assemblea che lo ha eletto», le altre: «dinanzi al Collegio che lo ha eletto».

Il Presidente Terracini osserva che con questo articolo viene prefissata la formula del giuramento del Presidente della Repubblica, che, una volta inclusa nella Costituzione, non potrà essere modificata.

Mortati prospetta l'opportunità di riprodurre, in questa disposizione, l'espressione «Repubblica democratica», che già si è usata per la formula del giuramento dei Deputati.

Il Presidente Terracini concorda.

Lami Starnuti obietta che qui si parla di Costituzione della Repubblica e l'aggiunta della parola «democratica» sarebbe superflua.

Rossi Paolo suggerisce di sopprimere le parole «della Repubblica».

Il Presidente Terracini propone la formula:

«di essere fedele alla Costituzione e alle leggi della Repubblica».

Pone in votazione il testo dell'articolo 3 così emendato.

(È approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti