[L'11 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Togliatti. [...] Discutibilissimo sembra a me anche l'articolo 88, col quale si è tentato di dare una soluzione all'annosa questione della stabilità del Governo. Qui vi è, secondo me, veramente una deviazione del puro regime democratico di tipo parlamentare. Si richiede, infatti, in questo articolo che la mozione di sfiducia al Governo, — quella mozione di sfiducia la cui presenza continua in qualsiasi dibattito e in qualsiasi situazione è essenziale per il parlamentarismo — sia presentata da un quarto almeno dei membri dell'Assemblea per poter essere messa in discussione. Il che vuol dire che il gruppo autonomista, per esempio, che ha dieci deputati, non potrà mai mettere in discussione una mozione di sfiducia, a meno che non voglia andare a battere alla porta di un partito di massa perché gli presti quelle cento o centocinquanta firme che gli abbisognano. Mi pare che qui effettivamente, proprio nel momento in cui tutti criticano il sistema dei grandi partiti che opprimerebbero la libertà delle assemblee parlamentari, si fa una concessione a questo sistema, e nel modo peggiore.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti