[Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Governo».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 89. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

«I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.

«La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».

Presidente Terracini. Gli onorevoli La Rocca, Grieco, Gallico Spano Nadia, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa, Scotti Francesco, Maltagliati, Laconi, Mancini, Corbi, Priolo e Baldassarri, hanno proposto il seguente emendamento:

«Sostituire il primo periodo del primo comma col seguente:

«Il Presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del Governo».

L'onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.

La Rocca. Il concetto informatore di questo emendamento sta in questo: si intende dare al Presidente del Consiglio — come è giusto — un certo rilievo, ma non s'intende fare del Presidente del Consiglio colui che domina, che sovrasta, che dà la sua impronta personale all'indirizzo generale della politica del Paese, che concentra se non nella lettera del testo costituzionale, nella pratica, un po' tutti i poteri: quelli dell'Assemblea, in quanto egli, come capo dell'esecutivo governativo, finisce essere lo strumento, il braccio, l'azione della volontà delle Camere popolari; quelli del Presidente della Repubblica, in quanto il Presidente del Consiglio risponde degli atti del Presidente della Repubblica con la firma.

Con tale somma di attribuzioni nelle sue mani, infatti, ha il modo di spianare la strada alla dittatura, come afferma e teme lo stesso onorevole Orlando, che indubbiamente è il più alto, il più autorevole tecnico di questa Assemblea nel campo costituzionale, ed è l'espressione più schietta della corrente liberale.

L'onorevole Nitti, l'altro giorno, in sede di discussione dell'articolo 86 per la designazione del Presidente del Consiglio, si riferiva a quella che è la pratica in alcuni paesi a regime parlamentare; e cioè il Presidente è l'uomo che meglio rappresenta ed esprime l'opinione pubblica in un dato momento e raccoglie la fiducia generale; è la persona più indicata a dirigere la politica, in una determinata situazione.

Ma, in tutti i paesi, non c'è nessuna formula costituzionale che attribuisca dei particolari poteri al Capo del Governo, al Presidente del Consiglio, il quale potrà per suo prestigio personale, per circostanze particolari esistenti nella Nazione, porre il suo sigillo sulla politica generale. Tutti si augurano che possano dalle assemblee popolari esprimersi tanti Cavour, ma non possiamo assolutamente concepire che vi siano dei Cavour per legge, per testo costituzionale; perché, in fondo, quando si attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di dirigere la politica generale del Governo, si ammette che l'indirizzo politico possa essere dato dal Presidente del Consiglio e non più dal Consiglio dei Ministri, nel suo insieme, nel suo complesso, com'è necessario, se non si vuole uscire dal binario del sistema democratico, parlamentare, e mettersi su un altro terreno.

Non è il caso, a quest'ora, di entrare in tanti dettagli sull'argomento. Ma poiché, in sede di discussione dell'articolo 86, è stata richiamata la pratica per sostenere la tesi della prevalenza del premier inglese, c'è qui da ricordare un fatto estremamente semplice. È vero che in Inghilterra il Primo Ministro ha un particolare rilievo: però questo rilievo al Primo Ministro, in Inghilterra, non deriva dalla lettera e neppure dallo spirito della Costituzione. È una questione di fatto; basato su elementi che, fuori del Regno Unito, non esistono al riguardo, e non si possono temere smentite.

Fin dal tempo di Pitt che cosa è avvenuto? È avvenuto che il Primo Ministro, cioè colui che praticamente dà la sua impronta a tutta la politica, colui che dirige il Gabinetto e dirige il lavoro legislativo, è l'uomo più popolare, per essere veramente il Capo di un partito, che, in un determinato periodo storico ha la reale maggioranza nel Paese. Questo accade in Inghilterra dove è sempre esistito il sistema dei due poteri dei Wighs e dei Tories, dei conservatori, e dei liberali; dei conservatori e dei laburisti. Noi qui agiamo in un clima storico completamente diverso, con forze politiche frazionate. Ci auguriamo che si possa giungere ad una situazione che divida il Paese in due forze politiche. (Commenti).

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Proprio no.

La Rocca. Ed allora è proprio il caso di pensare anche a questo. Ma oggi noi dobbiamo tener conto di quella che è la realtà concreta.

In Inghilterra il Primo Ministro ha l'autorità che esercita non alla stregua del testo della Costituzione, ma per il fatto che il Primo Ministro è il Leader, cioè il Capo del Partito della maggioranza nel Paese e nel Parlamento; e tutti sanno, e qui non è il caso di ricordare, che il Gabinetto inglese è veramente il Comitato, l'espressione schietta della volontà della maggioranza parlamentare. Perciò i poteri, attribuiti concretamente al Primo Ministro in Inghilterra, nascono dal fatto che il Primo Ministro ha un suo rilievo, ha una sua personalità, ha una sua autorità che gli deriva dalla situazione politica particolare. In Italia, allo stato delle cose, non è ammissibile che il Primo Ministro abbia un suo ruolo distinto, in forza di una legge costituzionale. Abbiamo già troppo concesso, consacrando un articolo, nel testo della Costituzione, alla figura del Presidente del Consiglio.

Questo non esiste in nessuna Costituzione. Noi rischiamo di fare del Presidente del Consiglio un uomo a cavallo, una statua equestre, alla stregua della legge fondamentale dello Stato. È giusto che egli coordini l'attività dei vari Dicasteri. Ma affermare che il Presidente del Consiglio dirige, cioè è veramente la leva, è il timone, è il motore di tutto il Gabinetto, che dà la sua impronta, la sua fisionomia alla politica generale del Governo, cioè all'indirizzo politico generale del Paese, a me pare che significhi attribuire al Presidente un potere troppo grande, un potere tale da consentirgli di prendere e seguire una sua strada, pure se in contrasto con altri membri del Gabinetto. Ed alla luce dell'esperienza pratica che abbiamo compiuto, credo che non sia il caso di creare le premesse politiche della rinascita di un bonapartismo in Italia. (Applausi a sinistra Commenti al centro).

Presidente Terracini. L'onorevole Clerici ha presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, dopo le parole: e l'organizzazione dei Ministeri, aggiungere le seguenti: e può stabilire un Consiglio di Gabinetto formato da alcuni Ministri».

Ha facoltà di svolgerlo.

Clerici. Il mio emendamento non ha altro scopo che quello di dare un valore costituzionale ad un istituto che non è né nella prassi costituzionale italiana, né soprattutto in quella di molti altri Paesi. Quando i Ministeri diventano, non direi pletorici ma, per necessità di cose, formati da un numero sempre più notevole di Ministri, spontaneamente, specialmente in momenti gravi ed importanti, si impone la necessità di istituire un Comitato ridotto e riservato a quelli che sono i Ministri principali, cioè a coloro che hanno non solo una responsabilità amministrativa notevole, ma altresì una prevalente responsabilità politica. In Inghilterra, ormai da molti decenni, accanto al Ministero, che è formato da diecine di Ministri, alcuni dei quali con funzioni antiquate, funziona un Consiglio o Gabinetto, che non è stabilito preventivamente secondo la importanza e la natura dei Dicasteri, formato dai più autorevoli rappresentanti delle correnti che esistono anche in un partito e in un governo di partito e dai più autorevoli personaggi del Governo, e cioè il Presidente del Consiglio, il Ministro degli esteri, e il Cancelliere dello Scacchiere, presso a poco il nostro Ministro del Tesoro, che in Inghilterra ha notevole importanza, ed è il secondo Ministro, il capo economico del Ministero, quasi quello che nel Ministero attuale nostro è il Vice Presidente Einaudi. Vi sono a volte altri Ministri, spesso a titolo personale.

Durante l'altra guerra, 1915-18, tanto in Inghilterra, quanto in Francia, quanto in Italia, quanto in Belgio, ed in altri Stati minori, naturalmente per le necessità belliche, sorsero questi comitati ristretti di Ministri, i quali avevano in realtà una prevalenza politica verso i loro colleghi. Ed anche da noi, dopo Salerno, finché è durata l'esarchia, e poi ancora col secondo Ministero De Gasperi, dopo il 2 di giugno, funzionò un Consiglio di Gabinetto il quale, se non vado errato, delibava le principali questioni e dirigeva la politica del Ministero nelle materie più importanti. Basterebbe ricordare la serie delle decisioni e dei decreti, che hanno formato il mezzo di trapasso, così felice, dalla Monarchia alla Repubblica. Dopo era formato dal rappresentante principale di ciascuno dei sei partiti e poi dei tre partiti. Ora, questo istituto, a mio avviso, potrà essere assai fecondo per l'avvenire, anche perché, io penso che, anziché diminuire, il numero dei Ministri andrà aumentando. È la vita moderna che si complica; e la vita politica, che della prima non è che il riflesso e la sintesi, non può non complicarsi a sua volta. I Ministri dell'epoca del 1848 e del Risorgimento erano 7 o 8. I Ministri dei primi Parlamenti francesi di Luigi XVIII e di Carlo X da cinque e sei. I Ministri nel seicento si riducevano a 4-5 personaggi intorno al Re.

Però è da chiedersi, e lo chiedo sopratutto ai numerosi onorevoli colleghi che hanno seduto nei vari Ministeri, se è opportuno che la tavola ministeriale si allunghi sempre di più; se questo è efficiente agli effetti di governare, agli effetti di non perdere eccessivo tempo nelle deliberazioni; se è utile ed indispensabile che in tutte le deliberazioni, Ministri, i quali pure hanno grande rilevanza amministrativa, abbiano a sedere sempre con gli altri, o se non sia invece forse auspicabile che i Ministri principali abbiano a formare un più ristretto ed agile comitato permanente per le questioni più importanti di vera rilevanza e sostanza politica.

A questo vuole tendere il mio emendamento, il quale altro non stabilisce se non la facoltà per le leggi future di organizzare un Consiglio di Gabinetto, formato da alcuni Ministri di una frase generica, ma che dà la possibilità di sorgere a questo nuovo istituto, o per dir meglio, lo istituisce e consacra costituzionalmente; giacché io ritengo che di questo istituto, che dovrebbe avere un carattere permanente e, quindi, distinguersi da altri Comitati, suggeriti man mano da ragioni particolari e contingenti, come attualmente è il Comitato Italiano della Ricostruzione, venga fatto un cenno nella nostra Costituzione. Perché questo? Perché in realtà non è soltanto un istituto di carattere amministrativo, al quale le leggi che regolano i Ministeri, provvedano opportunamente, direi naturalmente, ma è anche un istituto che ha riflessi costituzionali, in quanto modifica e persino abroga il principio della parità dei Ministri tra loro, e stabilisce fra i membri di un Governo una posizione per alcuni, che non direi di privilegio, ma per la quale di certo essi collegialmente divengono primi inter pares, caratteristica una volta soltanto del Presidente del Consiglio.

Ritengo cioè che, dato che facciamo una Costituzione che speriamo duri parecchi decenni, sia opportuno inserirvi questo accenno specifico a un istituto, che probabilmente andrà sviluppandosi secondo i bisogni e le necessità future.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Targetti, Costa, Giacometti e Fedeli Aldo hanno presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma dell'articolo 89 sopprimere le parole: e ne è responsabile».

«Sopprimere, pure, la parola: promuovendo».

«Al terzo comma, alle parole: della Presidenza del Consiglio, sostituire le altre: del Consiglio dei Ministri».

«Sopprimere le parole: e l'organizzazione».

L'onorevole Carpano Maglioli ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Carpano Maglioli. Proponiamo che al primo comma, dove si dice «Il primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile» si sopprima la dizione «e ne è responsabile».

Ciò perché prima di tutto la responsabilità è dell'intero Governo e non solo del Primo Ministro; secondariamente, perché è in contrasto con quanto è disposto nel secondo comma, dove si legge: «I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro dicasteri». Perciò ci sembra opportuno, anche per togliere questa caratteristica di Primo Ministro che ci ricorda una figura certo non simpatica, di sopprimere la dizione: «e ne è responsabile».

Pensiamo sia opportuno anche sopprimere il «promuovendo», perché pensiamo che ogni Ministro debba avere una certa libertà in materia di attività politica; ed il Presidente del Consiglio dovrà coordinare questa attività al fine di avere il massimo rendimento nella direzione della cosa pubblica.

Infine, al terzo comma, dove dice «La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio» vogliamo sostituire «del Consiglio dei Ministri»: perché non vogliamo né un solo Ministero, né un Primo Ministro, né una Presidenza del Consiglio; ma che il Presidente del Consiglio sia un primus inter pares.

Chiediamo di sopprimere la parola «organizzazione», sempre al terzo comma, dove si legge «e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri». Ogni Ministro deve avere la libertà di organizzare i propri dicasteri seguendo le linee generali programmate, ma deve poter dare una impronta propria, pur coordinata sempre con gli altri Ministeri, all'azione di direzione del Presidente del Consiglio.

Fuschini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fuschini. Desidero intervenire nella discussione di questo articolo, specialmente per rilevare che l'articolo 89 non è una novità nel nostro ordinamento costituzionale. Le attribuzioni ed i compiti del Presidente del Consiglio non derivano nella nostra tradizione legislativa parlamentare dalla legge fascista «sul Capo del Governo», ma risalgono ad un periodo molto più lontano, risalgono cioè alla legge, anzi al decreto del 14 novembre 1901, n. 466, col quale si stabilivano quali fossero le competenze, le responsabilità ed i poteri che aveva il Presidente del Consiglio dei Ministri nel passato regime monarchico. È bene ricordare che la figura del Presidente del Consiglio in quel decreto fu stabilita in una maniera molto precisa e molto chiara, ché — direi — era più specificata di quanto non sia nell'articolo 89 che stiamo discutendo. Il Presidente del Consiglio aveva, per questo decreto, un potere di controllo ed un potere di rappresentanza di tutto il Gabinetto e l'articolo 6 precisava in una maniera chiara ed esplicita che il «Presidente del Consiglio» doveva mantenere l'unità — come dice il nostro articolo 89 — di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri e doveva curare l'adempimento degli impegni presi dal Governo nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al Paese. Il Presidente del Consiglio presentava al Parlamento i disegni di legge che riguardavano l'amministrazione generale dello Stato ed aveva diritto di chiedere ai Ministri l'elenco dei decreti reali che si portavano alla firma; ciascun Ministro doveva comunicarne la nota preventivamente al Presidente del Consiglio; il Presidente del Consiglio aveva diritto di non mettere all'ordine del giorno determinate pratiche e determinate trattazioni di affari.

Quindi vi era un rapporto di subordinazione dei Ministri rispetto al Presidente del Consiglio: questo per precise disposizioni di questo decreto che fu sempre applicato senza attenuazioni.

La responsabilità politica di fronte alle Camere era sì del Governo nel suo complesso, ma la responsabilità specifica di questo indirizzo era riservata di fatto ed anche, direi, di diritto, per disposizione specifica, al Presidente del Consiglio.

Ora, io non voglio tediare l'Assemblea con osservazioni che sarebbero fuori luogo in questo momento, ma mi sembra che quando l'onorevole La Rocca, nel proporre il suo emendamento, dichiara che «il Presidente del Consiglio è responsabile» ma non «dirige» la politica del Governo, cada in una palese contraddizione, perché non si comprende come si possa concretare una responsabilità qualsiasi in colui che non ha la facoltà di dirigere. Se il Presidente del Consiglio non ha la facoltà di dirigere, di coordinare e di mantenere l'indirizzo politico e le direttive politiche del suo Ministero, quale responsabilità gli si potrebbe attribuire? Quindi se si ammette la responsabilità, come afferma l'onorevole La Rocca, si deve anche ammettere la potestà di dirigere e di mantenere l'unità dell'indirizzo politico.

Gli onorevoli colleghi socialisti mi pare che propongano emendamenti diversi dalla posizione assunta dall'onorevole La Rocca. Ed a questo riguardo trovo che è pure contraddittorio il loro emendamento: essi vorrebbero che il Presidente dirigesse la politica generale e non ne fosse responsabile. Qui si invertono i termini: ma come si può pretendere che si diriga e che non si sia nel tempo stesso responsabile?

Carpano Maglioli. Il decreto del 1901 non parla affatto della responsabilità del primo Ministro.

Fuschini. Non è esatto, onorevole Carpano. Se deve mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, vuol dire che egli dirige il Gabinetto e ne è quindi il maggior responsabile. Anche quando si fa riferimento alla teoria del primo fra eguali, si deve sempre riconoscere che si chiama primo colui che è più responsabile degli altri, altrimenti anche questa frase prirnus inter pares non avrebbe significato se non si volesse dire che il primo è responsabile prima di tutti gli altri. Il singolo Ministro è responsabile dell'amministrazione che egli dirige sotto l'osservanza delle direttive del Presidente, e quando un Ministro singolo è colpito dalla sfiducia del Parlamento, voi potete ben comprendere che non è ferito nel suo prestigio soltanto il singolo Ministro, ma indirettamente un po' tutto il Ministero.

Mi sia consentito poi di fare una osservazione molto semplice a proposito dell'emendamento proposto dall'onorevole Carpano al terzo comma. L'onorevole Carpano propone che il numero e l'organizzazione dei Ministeri deve essere stabilito per legge. Ora, se il numero dei Ministeri deve essere stabilito per legge, non capisco per quale ragione la Presidenza del Consiglio non dovrebbe costituirsi in un Ministero. L'onorevole Carpano, che è stato Sottosegretario, e simpatico Sottosegretario, al Ministero dell'interno, avrà facilmente capito e compreso quale somma di servizi oggi sia attribuita alla Presidenza del Consiglio. Ora, questi servizi debbono avere un loro ordinamento burocratico e una loro direzione organica come tutti gli altri servizi che compongono i diversi Ministeri.

In conclusione, ritengo che tanto l'emendamento dell'onorevole La Rocca come quello dell'onorevole Carpano non possano essere accolti dall'Assemblea. Aderisco quindi completamente alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Tosato. La Commissione non può accettare nessuno dei tre emendamenti che sono stati presentati relativamente all'articolo 89. L'emendamento dell'onorevole La Rocca e quello dell'onorevole Carpano sembra a noi che si elidano a vicenda. Secondo l'emendamento dell'onorevole La Rocca, il primo comma dovrebbe ridursi alla affermazione generale che il Presidente del Consiglio è responsabile della politica del Governo.

Ora, veramente, questa formulazione non è tale da rispondere alle esigenze cui l'onorevole La Rocca si riferiva. Se noi ci fermassimo ad una considerazione così generica della responsabilità del Presidente del Consiglio per la politica generale del Governo, probabilmente, anzi certamente, i poteri del Presidente del Consiglio risulterebbero più ampi di quanto non risultino dal testo presentato dalla Commissione, la quale, sì, indica e stabilisce alcuni poteri derivanti dalla responsabilità del Presidente del Consiglio, ma, fissandoli, al tempo stesso li limita.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Carpano, anche questo emendamento non trova concorde la Commissione. In un certo senso è un emendamento anche questo un po' contraddittorio. Secondo l'onorevole Carpano, l'articolo 89 dovrebbe limitarsi a stabilire che il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo, sopprimendo la frase: «e ne è responsabile».

L'onorevole Carpano sostiene che questo inciso del progetto è superfluo perché il secondo comma stabilisce chiaramente che i Ministri sono corresponsabili degli atti del Consiglio dei Ministri; ma la verità è che se fosse tolto quell'inciso, e restasse solo l'affermazione del secondo comma, per cui i Ministri sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri, la posizione del Primo Ministro sarebbe completamente svuotata di ogni significato. La conclusione sarebbe questa: che il Primo Ministro dirige e coordina la politica generale del Governo col concorso e col consenso di tutti i Ministri collegialmente responsabili; cosicché la politica del Governo dovrebbe essere diretta totalmente ed esclusivamente dal Consiglio dei Ministri. Per tal modo si affermerebbe una concezione diversa da quella prevalsa nel testo del progetto.

D'altra parte io non comprendo bene le preoccupazioni che sono derivate da questa proposta di emendamento; vero è che è dato al Primo Ministro il potere di dirigere la politica generale del Governo, ma se il secondo comma dell'articolo 89 stabilisce che i Ministri rispondono collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, è evidente che questa responsabilità collettiva dei Ministri in Consiglio dei Ministri implica una necessaria adesione dei Ministri stessi alla politica generale del Presidente del Consiglio, e quindi sostanzialmente una limitazione dei poteri del Presidente del Consiglio: perciò io credo non ci sia ragione di preoccupazione, in quanto i poteri del Presidente del Consiglio non sono così assoluti ed esclusivi, come potrebbe sembrare a prima vista. Ma la figura del Presidente del Consiglio è un'esigenza e un fatto che non si può e non si deve eliminare. È il Presidente del Consiglio che dà tono e fisionomia al Governo; è il Presidente che imprime l'indirizzo fondamentale al Ministero; è il Presidente del Consiglio che mantiene l'unità di indirizzo, che promuove e coordina, nell'armonica generale intesa dei suoi collaboratori, l'attività dei Ministri, individualmente e in Consiglio dei Ministri. La formula proposta dalla Commissione vuol essere l'espressione di un necessario equilibrio ponderato, al fine di assicurare l'unità organica del Governo.

La Commissione non può neppure accogliere la proposta di emendamento presentata dall'onorevole Carpano Maglioli relativamente al terzo comma. L'onorevole Carpano Maglioli propone di specificare che l'ordinamento rinviato alla legge deve riferirsi non già genericamente alla Presidenza del Consiglio, ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Orbene: o si tratta di una precisazione di carattere meramente formale, e allora essa mi sembra del tutto superflua; o si tratta invece di una precisazione che vuole avere un intendimento sostanziale, quello di attenuare la figura del Presidente del Consiglio, e allora è inaccettabile, in quanto è evidente che l'organizzazione della Presidenza del Consiglio non può riguardare soltanto ciò che si riferisce al Consiglio dei Ministri in senso stretto. La Presidenza del Consiglio ha compiti più vasti, che non attengono soltanto all'attività del Consiglio.

Così pure la Commissione non può accettare l'eliminazione della parola «organizzazione», suggerita pure dall'onorevole Carpano. L'organizzazione del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri sfugge alla potestà regolamentare di competenza propria dell'esecutivo; si tratta di organi di primaria importanza costituzionale il cui regolamento non può essere rilasciato al Governo. È da ricordare d'altra parte che nella prima parte della Costituzione abbiamo fissato una norma di grande portata. Abbiamo stabilito il principio generale della responsabilità diretta dei pubblici funzionari. È pertanto necessario che in questa materia intervenga assolutamente una legge. Si intende che questa legge non distruggerà una certa potestà dei Ministri di ordinare, in certo modo, gli uffici dipendenti: ma purché ciò avvenga sempre nell'ambito di binari fondamentali stabiliti dalla legge. Ripeto che siamo in sede costituzionale e non in sede regolamentare.

La Commissione non può neppure accogliere l'emendamento presentato dall'onorevole Clerici, il quale suggerisce una formula in base alla quale dovrebbe essere esplicitamente accordata al Presidente del Consiglio la facoltà di stabilire un Consiglio di Gabinetto formato da alcuni Ministri. La proposta non sembra accettabile: essa è superflua o contrastante col principio della determinazione legislativa del numero e dell'ordinamento dei Ministeri. È superflua in quanto il Presidente del Consiglio può sempre istituire, a dati scopi, comitati ristretti di Ministri; è contraddittoria al principio indicato, in quanto il numero dei Ministri è fissato per legge, e tutti i Ministri fanno parte del Consiglio. D'altra parte: a che serve una norma che consenta al Presidente di costituire nell'ambito del Consiglio un più ristretto Gabinetto? Essa avrebbe giustificazione in quanto si determinassero le funzioni e i rapporti del Gabinetto col Consiglio e con i singoli Ministri. Il collega onorevole Clerici pensa all'esempio inglese. Ma appunto l'esempio inglese è il risultato di circostanze varie, e per quanto sia entrato ormai fra le istituzioni costituzionali, circa la sua composizione e i suoi compiti rimane un'ampia discrezionalità al Primo Ministro.

In Italia non abbiamo né la tradizione né l'esperienza che consenta di dettare in proposito norme di un qualche contenuto.

Per queste ragioni vorrei consigliare l'onorevole Clerici di non insistere sul suo emendamento.

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole La Rocca, lei mantiene il suo emendamento?

La Rocca. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Clerici?

Clerici. Date le ragioni esposte dall'onorevole Tosato, ritiro il mio emendamento e lo trasformo in raccomandazione.

Presidente Terracini. Onorevole Carpano Maglioli?

Carpano Maglioli. Mantengo solo quello relativo al primo comma, soppressivo delle parole «e ne è responsabile».

Presidente Terracini. Sta bene. Passiamo allora alle votazioni.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Noi chiediamo che l'articolo sia posto in votazione per divisione, e cioè separando la prima parte che dice: «Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile», dalla seconda parte, costituita dal periodo successivo.

Chiediamo questa divisione perché siamo dell'opinione — ed è questa la ragione per la quale abbiamo ritirato l'emendamento che si riferiva alla soppressione della parola «promuovendo» — che sarebbe opportuno sopprimere tutta la seconda parte che comincia dalle parole: «mantiene» e finisce con le parole «dei Ministri». A questo proposito noi ci riportiamo anche a quello che ci ha ricordato l'onorevole Fuschini con la sua specifica competenza in materia; ci riportiamo, cioè, alle disposizioni della legge che regola il Consiglio dei Ministri (legge, se non erro, del 1901) e osserviamo che questa legge, questo decreto reale diceva che il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo di tutto il Ministero. (L'Assemblea vede che vi è corrispondenza esatta con la formula proposta dal testo della Commissione). Allora noi diciamo: fino a che si tratta di ripetere una formula, una norma che è nel decreto reale relativo al Consiglio dei Ministri, si fa una cosa evidentemente fuori posto.

Perassi. Perché?

Targetti. Perché la considerazione che fa parte di questo decreto dimostra come non sia materia costituzionale, tant'è che vi sono molte Costituzioni che non ne fanno parola.

Poi si aggiunge quello che a noi dispiace, cioè «promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri». Perché? Perché in linea di fatto si intende che debba accadere e sia accaduto che vi sia stata una certa opera di propulsione e di coordinamento da parte del Presidente del Consiglio, il quale, forse, necessariamente è portato ad esercitare. Ma trasformando una situazione di fatto in una situazione giuridica, in una situazione di diritto, si accentua il significato della cosa stessa.

Questa non è una mia semplice osservazione. Uno studioso che si è occupato di queste nostre proposte ha osservato a questo proposito che in questa dizione vi era, si risentiva un po' il ricordo della figura del primo Ministro dell'epoca fascista; perché questo studioso osservava che in realtà, nella pratica della nostra vita politica prima del fascismo, il Presidente del Consiglio ha avuto sì una posizione di preminenza, ma in realtà è stato sempre il suo Ministero, il suo Governo, che ha rappresentato un determinato indirizzo, tanto che si sono avuti casi in cui il Ministero prendeva nome non solo dal Presidente del Consiglio ma anche da qualche Ministro. Ricordo ai più anziani il Gabinetto Zanardelli-Giolitti, ai meno anziani il Gabinetto Sonnino-Salandra. Questo per dire che nella pratica il Presidente del Consiglio non era quello che da sé solo dava il colorito al Ministero, ma vi erano casi in cui questo tono, questo colorito veniva dato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli interni. Ed in genere il colore era dato dall'insieme del Ministero. Questa figura del Presidente del Consiglio noi vorremmo che fosse mantenuta nell'Italia repubblicana invece di porre il Presidente del Consiglio in una posizione di assoluta preminenza che lo fa un po' rassomigliare al Primo Ministro di così infausta memoria.

Tanto meno noi concordiamo con quanto ha detto l'onorevole Fuschini che per la nomina fatta sopra sua proposta i Ministri fossero quasi in uno stato di subordinazione rispetto al Presidente del Consiglio.

Tosato. Non è subordinazione.

Targetti. D'accordo, tutt'altro che subordinazione. Per queste considerazioni, affrettatamente esposte, proponiamo la soppressione del secondo periodo dell'articolo.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Farò una brevissima dichiarazione di voto, pur riconoscendo alle osservazioni fatte dal collega onorevole Targetti, rispetto al loro contenuto storico, un fondamento di verità. Ma, appunto perché le sue osservazioni hanno carattere solamente storico, mi pare che non siano conciliabili con la realtà del momento presente, realtà che ad un certo punto è incompatibile con l'emendamento proposto dall'onorevole La Rocca.

In sostanza nessuno meglio di me sarebbe felicissimo se noi potessimo avere un Presidente del Consiglio che lasciasse ai suoi Ministri il compito di fare quel che vogliono e se ne potesse andare a spasso dalla mattina alla sera. Vuol dire che lo Stato non si occuperebbe più d'altro che di quelli che erano i suoi compiti secondo la concezione del vecchio Stato liberale.

Ma noi abbiamo fatto una Costituzione in cui abbiamo imposto allo Stato tanti di quegli obblighi, per cui deve provvedere dall'assistenza ai lattanti negli stabilimenti dove vi sono gestanti od altro, al latifondo, all'organizzazione dell'industria e dei trasporti, per cui quel Governo che verrà da domani in poi dovrà provvedere a centomila cose che richiederanno un'unità strettissima di indirizzo e l'obbligo del Capo del Governo di esercitare un'effettiva direzione politica di tutti i rami del Ministero.

Ecco perché, pur riconoscendo nelle osservazioni dell'onorevole Targetti qualcosa che mi ricorda i bei tempi antichi e che ho letto sui libri (Interruzione del deputato Targetti) ...e allora, onorevole Targetti, che tutti e due abbiamo letto sui libri; credo che il testo della Commissione risponda meglio alle caratteristiche del Governo che noi dovremo formare dal 1948 in poi.

Presidente Terracini. Passiamo ai voti. Avverto che anche il primo periodo del primo comma dell'articolo 89 dovrà essere votato in due parti distinte. Infatti vi è l'emendamento dell'onorevole Carpano, a tenore del quale bisogna sopprimere le parole: «e ne è responsabile». E pertanto faremo una prima votazione su questa frase: «Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo»; successivamente su quest'altra frase: «e ne è responsabile»; ed infine voteremo il secondo periodo di questo primo comma.

Pongo quindi in votazione la prima parte del primo comma:

«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo».

(È approvata).

Pongo ora in votazione le parole:

«e ne è responsabile»

delle quali l'onorevole Carpano Maglioli ha chiesto la soppressione.

(Dopo prova e controprova, sono approvate).

Passiamo al secondo periodo del primo comma:

«Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri».

Ricordo che l'onorevole Targetti ha proposto di sopprimere questo secondo periodo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

«I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri»

Tosato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tosato. La Commissione sostituisce la parola: «personalmente» con l'altra:

«individualmente».

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione il secondo comma testé letto, con la modifica di forma proposta dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».

(È approvato).

L'articolo 89 risulta pertanto votato nel testo proposto dalla Commissione, salvo la modificazione apportatavi dalla stessa all'ultimo momento, sostituendo la parola: «individualmente» all'altra: «personalmente».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti