Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne č responsabile. Mantiene l'unitā di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attivitā dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
A cura di Fabrizio Calzaretti