Evoluzione dell'Articolo

Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente comma da aggiungere all'articolo approvato il 9 gennaio 1947 e riportato a commento dell'articolo 92:

«Il Primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza».

Approva inoltre i seguenti articoli:

«Il Primo Ministro assicura l'attuazione della politica generale del Governo e mantiene l'unità e l'indirizzo politico di tutti i Ministeri e a questo scopo ha facoltà di promuovere l'attività dei Ministri e di coordinarla individualmente, e in Consiglio dei Ministri risolvendo i conflitti di competenza che sorgano tra di essi».

 

«La legge provvederà all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 89.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

***

Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro Dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti