Evoluzione dell'Articolo
Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente comma da aggiungere all'articolo approvato il 9 gennaio 1947 e riportato a commento dell'articolo 92:
«Il Primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza».
Approva inoltre i seguenti articoli:
«Il Primo Ministro assicura l'attuazione della politica generale del Governo e mantiene l'unità e l'indirizzo politico di tutti i Ministeri e a questo scopo ha facoltà di promuovere l'attività dei Ministri e di coordinarla individualmente, e in Consiglio dei Ministri risolvendo i conflitti di competenza che sorgano tra di essi».
«La legge provvederà all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.
Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 89.
Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
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Il 24 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro Dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
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A cura di Fabrizio Calzaretti