[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'argomento in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Romano. [...] Vengo rapidamente agli emendamenti da me presentati e comincio con la denominazione del Titolo.
La denominazione del Titolo non è felice, giacché qui non si tratta di stabilire i diritti, i doveri di quella particolare categoria di pubblici funzionari che veste toga e tocco. La Magistratura non è un organo complesso come il Governo, come il Parlamento, di cui ci siamo occupati nei Titoli precedenti.
La Magistratura è un complesso di organi, e, quindi, la denominazione indica un concetto puramente astratto.
Io avrei desiderato che si fosse detto una buona volta: «potere giudiziario». Ma purtroppo non si è voluto. Appena si legge, nella relazione fatta dal Presidente dei Settantacinque, che per ordine giudiziario sostanzialmente si deve intendere potere giudiziario e che non si usa questo termine per non far sorgere equivoci ed inconvenienti.
In verità il perché di questa preoccupazione non sono riuscito a comprendere.
Ma giacché non si è voluto adoperare il termine «Potere giudiziario», almeno si preferisca l'altro: «Ordine giudiziario», che risponde a quello dello Statuto albertino.
A cura di Fabrizio Calzaretti