[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'argomento in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Romano. [...] Vengo rapidamente agli emendamenti da me presentati e comincio con la denominazione del Titolo.

La denominazione del Titolo non è felice, giacché qui non si tratta di stabilire i diritti, i doveri di quella particolare categoria di pubblici funzionari che veste toga e tocco. La Magistratura non è un organo complesso come il Governo, come il Parlamento, di cui ci siamo occupati nei Titoli precedenti.

La Magistratura è un complesso di organi, e, quindi, la denominazione indica un concetto puramente astratto.

Io avrei desiderato che si fosse detto una buona volta: «potere giudiziario». Ma purtroppo non si è voluto. Appena si legge, nella relazione fatta dal Presidente dei Settantacinque, che per ordine giudiziario sostanzialmente si deve intendere potere giudiziario e che non si usa questo termine per non far sorgere equivoci ed inconvenienti.

In verità il perché di questa preoccupazione non sono riuscito a comprendere.

Ma giacché non si è voluto adoperare il termine «Potere giudiziario», almeno si preferisca l'altro: «Ordine giudiziario», che risponde a quello dello Statuto albertino.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti