[Il 6 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario. L'onorevole Castiglia sostituisce l'onorevole Patricolo e ne illustra la relazione.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Castiglia, Relatore. [...] l'articolo 7, che fa divieto di istituire organi giurisdizionali speciali, straordinari o eccezionali, si riconnette all'articolo 13 del progetto Calamandrei, con la sola differenza che questo va anche più oltre, in quanto prevede l'abolizione degli organi speciali giurisdizionali già esistenti.

[...]

Per quanto infine riguarda i giudici popolari, ritiene con l'onorevole Leone che non debba essere consentita l'esistenza di tre gradi di giurisdizione per i reati minori e di un solo grado per i maggiori (poiché non sempre si possono profilare alla Cassazione motivi di nullità di sentenze di Corte d'assise). Si dichiara perciò favorevole o all'istituzione di una Corte criminale con doppio grado di giurisdizione o ad affidare il giudizio sui fatti più gravi a delle sezioni di Tribunale e poi di Corte d'appello. A suo avviso, il giudizio di un magistrato — che è giudice di fatto e di diritto — dà maggiore garanzia di giustizia di un giudizio di Corte d'assise, che può essere influenzato da ragioni politiche o private e perché spesso i giudici popolari non sono tecnici e non hanno la mentalità del magistrato. Ritiene perciò che il problema debba essere accantonato, in attesa che l'Assemblea plenaria si pronunci sulla questione delle Corti d'assise.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti