[Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 25 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Conti. [...] pone in discussione l'articolo 5 del progetto Calamandrei:

«Garanzia del giudice precostituito.

«Nessuno può essere sottratto alla competenza del giudice che già si trova precostituito per legge al momento in cui avviene il fatto da giudicare: non potranno perciò, neanche per legge, essere istituiti tribunali straordinari per giudicare su fatti già avvenuti».

Calamandrei, Relatore, fa notare che tale articolo non è altro che la traduzione in linguaggio tecnico della formula dello Statuto albertino: «Nessuno può essere sottratto ai suoi giudici naturali». Gli sembra che, anche formalmente, parlare di giudici «naturali» sia improprio, perché si potrebbe dubitare che esistano anche dei giudici... «artificiali».

Leone Giovanni, Relatore, segnala l'opportunità di introdurre nelle norme transitorie della Costituzione un articolo che disciplini una particolare forma di impugnazione straordinaria avverso le sentenze dei Tribunali straordinari in vigore, in particolare i Tribunali militari straordinari per le rapine.

Inoltre, dato che la prima Sottocommissione ha già formulato un articolo analogo, propone che l'articolo, dopo attento esame, venga immediatamente inviato al Comitato di redazione.

[...]

Cappi sopprimerebbe anche le parole «neanche per legge».

Il Presidente Conti non sopprimerebbe tali parole, in quanto, a suo avviso, servono a rafforzare il concetto.

Sostituirebbe invece alla parola «neanche» l'altra «neppure».

Laconi fa presente che, dicendosi: «Tribunali straordinari per giudicare su fatti già avvenuti», si restringe il concetto.

Leone Giovanni, Relatore, ricorda all'onorevole Laconi che il principio della irretroattività della giurisdizione ordinaria è previsto in una successiva norma.

Bozzi crede che l'articolo potrebbe essere così formulato:

«Nessuno può essere sottratto al giudice precostituito per legge al momento del fatto. Non potranno perciò essere istituiti, neppure per legge, tribunali straordinari per giudicare su fatti già avvenuti».

Il Presidente Conti mette in votazione l'articolo 5 nella dizione di cui ha dato lettura l'onorevole Bozzi, con l'avvertenza che, se approvato, sarà immediatamente trasmesso al Comitato di redazione.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti