[Il 20 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] avverte che si passa all'esame degli articoli concordati riguardanti le giurisdizioni speciali.

Dà quindi lettura del primo articolo

«Il potere giudiziario in materia civile e penale è esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge sull'ordinamento giudiziario».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Pone in votazione l'articolo 2:

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite per determinate materie, apposite Sezioni con la partecipazione di magistrati specializzati o di cittadini esperti nominati a norma della legge sull'ordinamento giudiziario».

(È approvato).

Legge l'articolo 3:

«Ai giudizi penali di competenza della Corte di assise partecipano giudici popolari nei modi fissati dalla legge».

Laconi, dato che nell'articolo si prospetta il problema della Corte di assise, non ancora discusso, propone di rinviarne la votazione.

Il Presidente Conti pone ai voti la proposta dell'onorevole Laconi.

(È approvata).

Dà lettura dell'articolo 4:

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione (se non per legge votata a maggioranza qualificata)».

Avverte che l'articolo sarà posto in votazione per divisione. Pone quindi ai voti la prima parte:

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione».

(Non è approvata).

Legge la seconda parte dell'articolo: «se non per legge votata a maggioranza qualificata».

Ambrosini ritiene che una formula così generica sia insufficiente e che si debba precisare di quale maggioranza si tratti.

Calamandrei, Relatore, chiarisce che nel concordare l'articolo si era pensato di usare la stessa formula che varrà per la modificazione di una legge costituzionale, ma, presupponendo che nelle regole generali attinenti alla modificazione della Costituzione si dirà che le leggi costituzionali sono modificabili solo con le stesse forme con cui si modifica la Costituzione, l'aggiunta posta fra parentesi sarebbe stata priva di contenuto pratico.

Ritenendo che anche in altri campi sarà opportuno, per determinate leggi costituzionali, trovare un sistema di modificazione più rigido di quello valevole per le leggi ordinarie, ma meno rigido di quello che occorrerà per modificare la Costituzione, era stata adottata la formula proposta, così da ottenere un sistema intermedio.

Ambrosini osserva che con tale sistema si presuppone che nei principî della Costituzione siano stabilite diverse categorie di norme giuridiche: quelle di natura costituzionale, altre della natura delle leggi ordinarie, ed altre ancora di natura intermedia. Dato che ciò non è ancora stato stabilito, dichiara di essere contrario a questa terza categoria di norme giuridiche, sia per non complicare troppo la struttura della Costituzione, sia per la necessità di procedere con cautela nello stabilire i casi nei quali occorrono leggi costituzionali.

Propone quindi, o di ricorrere alla formula esplicita «se non con legge costituzionale» o di precisare fin da ora il tipo di maggioranza qualificata da richiedere.

Di Giovanni ritiene che si dovrebbe dire soltanto, che non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione in materia penale.

Leone Giovanni, Relatore, presenta un emendamento, tendente ad aggiungere alla prima frase dell'articolo le parole «se non per legge costituzionale».

Targetti propone di dire: «In nessun caso, neppure per legge votata a maggioranza qualificata, potranno costituirsi organi speciali di giurisdizione in materia penale».

Leone Giovanni, Relatore, dichiara di aderire alla formula proposta dall'onorevole Targetti.

Calamandrei, Relatore, ricorda che anche nella legislazione fascista le leggi sull'ordinamento giudiziario avevano un trattamento speciale rispetto alle altre, in quanto non potevano essere modificate mediante decreto legislativo.

Ritiene quindi che, in attesa che venga deciso di indicare o meno nella Costituzione una determinata maggioranza qualificata, si potrebbe dire soltanto che non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione se non nei modi secondo i quali può essere modificata la legge sull'ordinamento giudiziario.

Leone Giovanni, Relatore, propone di adottare la nuova formula seguente:

«In materia penale non possono essere istituiti giudici speciali. In materia civile ed amministrativa non possono essere istituiti giudici speciali, se non con legge votata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea».

Ambrosini preferirebbe che fosse detto più specificatamente: «a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e due terzi dei votanti».

Laconi dichiara di preferire la formula più vaga, in quanto la procedura ora prevista potrebbe essere successivamente modificata.

Ambrosini ritiene che non si possa affidare ad altri la facoltà di mutare quanto è stato deciso e che si debba dire invece tassativamente quale dovrà essere la procedura per la modificazione della Costituzione e se si possa procedere alla sua riforma con una semplice legge ordinaria o se occorra un sistema intermedio.

Il Presidente Conti dà lettura dell'articolo nella seguente formulazione concordata fra gli onorevoli Calamandrei e Leone:

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione se non per legge votata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In materia penale non possono essere istituite giurisdizioni speciali».

Targetti propone che il secondo comma sia così modificato:

«In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale.».

Il Presidente Conti pone in votazione l'articolo con la modificazione proposta dall'onorevole Targetti.

(È approvato).

Targetti e Leone Giovanni, Relatore, desiderano che sia consacrato a verbale che, approvando tale articolo, si intende che, qualora fosse stabilita in linea di massima un'altra forma di maggioranza qualificata, non si insisterebbe sul contenuto del primo comma.

Il Presidente Conti prende atto del chiarimento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti