[Il 25 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Governo ».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 100 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 93. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e quello anche successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo dello Stato sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Parlamento sul risultato del riscontro effettuato.

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Presidente Terracini. A questo articolo l'onorevole Romano ha proposto di sostituire il primo comma col seguente:

«Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa».

L'onorevole Romano ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Romano. Ritengo che non si possa oggi discutere questa prima parte dell'articolo 93, in quanto sotto il Titolo quarto, all'articolo 95, ho presentato un emendamento nel quale si sostiene l'unità dell'ordine giudiziario. Ora non è possibile parlare del particolare se non si prende prima in esame il generale. Perché qualora si dovesse affermare il principio dell'unità dell'ordine giudiziario, cadrebbe il Consiglio di Stato come organo giudiziario; pertanto ritengo che si debba rinviare la discussione a dopo esaminato l'articolo 95.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. In ordine a questo emendamento presentato dal collega Romano, io vorrei rilevare che le osservazioni da lui fatte non mi sembra abbiano validità in quanto la frase «e di tutela della giustizia nell'amministrazione» si riferisce anche alla funzione consultiva.

La funzione consultiva e quella giurisdizionale sono aspetti diversi attraverso i quali si raggiunge questo unico scopo che è la tutela della giustizia nell'amministrazione, ed è logico che, anche per ragioni di tecnica, parlando per la prima volta di questo istituto si debba far parola di questa funzione che è predominante.

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato ritiene che questa espressione di «giustizia nell'amministrazione», che ha una tradizione nei riguardi del Consiglio di Stato, non pregiudichi in alcun modo la questione se la giurisdizione debba essere unica o no. La giustizia nell'amministrazione si riferisce (siamo qui nel titolo dell'amministrazione) al Consiglio di Stato nelle sue funzioni anche consultive: né debbo ricordare che, al di fuori della giurisdizione, vi è il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, che ha perfettamente lo scopo della giustizia nell'amministrazione. L'onorevole Romano potrebbe benissimo votare quest'articolo, e poi sostenere a suo luogo l'unità della giurisdizione.

Presidente Terracini. Onorevole Romano, la Commissione non accetta il suo emendamento soppressivo. Lei vi insiste?

Romano. Ritengo che sia nei poteri del Presidente dell'Assemblea di rinviare la discussione di questo emendamento perché non è logicamente possibile discutere una parte speciale senza discutere il principio generale affermante l'unità dell'ordine giudiziario, se non si discute cioè l'articolo 95, là dove si afferma il principio dell'unità dell'ordine giudiziario, unità che è stata affermata anche dall'Ordine dei Magistrati. Quindi non è il caso di entrare in questa discussione particolare che pregiudicherebbe la discussione dell'articolo 95.

Tosato. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tosato. Vorrei rassicurare l'onorevole Romano che la formula contenuta nell'articolo 93 relativa alla tutela della giustizia nell'amministrazione, non pregiudica affatto l'altra questione dell'unità della giurisdizione, questione che evidentemente sta a cuore all'onorevole Romano. Mi permetto di far rilevare che questa definizione dei compiti del Consiglio di Stato contenuta nell'articolo 93, è compresa nella sezione del Titolo III dedicata, espressamente, alla Pubblica Amministrazione. Quindi in questo Titolo non è pregiudicata alcuna questione che attenga alla funzione giurisdizionale. D'altra parte l'onorevole Romano sa che la funzione di consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio di Stato si estende ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Si tratta di ricorsi amministrativi, che sono decisi con provvedimenti amministrativi, ma non hanno grande importanza per la tutela della giustizia nell'amministrazione. Per la decisione di tali ricorsi il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio, e, praticamente, vincolante. È rarissimo il caso che il parere del Consiglio di Stato non sia seguito. Il Consiglio di Stato in tutta la sua attività consultiva è uno strumento prezioso, il suo intervento costituisce un apporto considerevole ai fini di assicurare la giustizia dell'amministrazione. Questa sua funzione non può essere trascurata nella definizione dei suoi compiti. Il problema dell'unità della giurisdizione, e quindi della conservazione o meno della competenza giurisdizionale del Consiglio, non resta affatto pregiudicato. Su questo punto l'onorevole Romano può essere tranquillo.

Romano. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Romano. Se si tenesse presente il mio emendamento all'articolo 95, il problema si vedrebbe diversamente.

Comunque faccio proposta formale di rinvio dell'esame del primo comma dell'articolo 93.

Presidente Terracini. Sta bene.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Romano, tendente a rinviare l'esame del primo comma dell'articolo 93.

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione la prima parte del primo comma:

«Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la seconda parte della quale l'onorevole Romano chiede la soppressione:

«e di tutela della giustizia nell'amministrazione».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti