Evoluzione dell'Articolo

Il 9 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti testi:

«La Magistratura è un ordine autonomo e indipendente».

 

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto di membri eletti per metà da tutti i magistrati e scelti fra le loro diverse categorie stabilite dalla legge e per metà dall'Assemblea nazionale».

Approva inoltre il concetto che il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica con la Vicepresidenza del Ministro Guardasigilli e ha come membro di diritto il Primo Presidente della Corte di cassazione. Non è stato tuttavia formulato un testo definitivo per questa decisione.

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:

«Art. 5. — La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente: le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni di sede, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura sono demandati, a norma della legge sull'ordinamento giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Ministro della giustizia ne è il vice-presidente. È composto del Primo Presidente della Corte di Cassazione e di membri eletti per metà da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle loro diverse categorie stabilite dalla legge, e per metà dall'Assemblea Nazionale.

I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 97.

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.

Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

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Il 25 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto di un vicepresidente eletto fra i membri designati dal Parlamento, del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte medesima e di membri designati per quattro anni, e non rieleggibili nel Consiglio successivo, per due terzi da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno fra persone che appartengono alle seguenti categorie: professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni.

L'organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî fra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinarî di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

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A cura di Fabrizio Calzaretti