[Il 9 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 105 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Conti. [...] Dà lettura della proposta degli onorevoli Bozzi e Leone:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura garantisce la indipendenza dei magistrati; attua l'alta sorveglianza sugli organi giudiziari; provvede, secondo la legge sull'ordinamento giudiziario, all'ammissione dei magistrati, alle promozioni e ai trasferimenti; esercita la giurisdizione disciplinare; delibera sulle spese nei limiti di assegnazione del bilancio.

I Consigli giudiziari regionali, costituiti di magistrati eletti a norma della legge sull'ordinamento giudiziario, esprimono il loro parere in materia di promozioni, di trasferimenti e di fatti disciplinari».

Crede opportuno che sia messa in votazione prima la formula Cappi-Uberti, così concepita:

«La nomina, per pubblico concorso, dei magistrati, le promozioni, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari, ed in genere il governo della Magistratura, sono affidati al Consiglio Superiore della Magistratura».

Bozzi ritiene che dovrebbe essere posta in votazione per prima la proposta sua e dell'onorevole Leone, in quanto più ampia e completa. Pur apprezzando moltissimo, infatti, la brevità delle formulazioni, fa osservare che, dai dieci articoli proposti dall'onorevole Calamandrei nella relazione, ora si pensa di scendere ad uno solo e molto stringato; e dichiara di trovare strana tale tendenza alla brevità sul problema in esame, quando per altri argomenti si è proceduto in senso inverso.

Il Presidente Conti pone in votazione la formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Leone.

Targetti dichiara di votare contro, preferendo l'articolo proposto dagli onorevoli Cappi e Uberti, più conciso e informato a concetti che maggiormente rispondono alla sua concezione.

(Non è approvata).

Bozzi chiede che cosa si voglia intendere con l'inciso «per pubblico concorso» nella formula Cappi-Uberti, in quanto, se si vuole affermare il principio che tutti i magistrati debbono essere ammessi per pubblico concorso, la frase è indiscutibilmente breve ma egualmente equivoca, perché può essere interpretata nel senso che l'attribuzione è affidata al Consiglio Superiore per i magistrati da nominarsi per pubblico concorso.

Desidera inoltre sapere che cosa si voglia esattamente significare con la frase «e in genere il governo della Magistratura».

Calamandrei, Relatore, vorrebbe a sua volta avere due chiarimenti, il primo dei quali coincide con quello chiesto dall'onorevole Bozzi sulla nomina dei magistrati. Infatti, mentre per l'ammissione in carriera la nomina viene fatta per concorso, ve ne sono altre che possono essere fatte da un grado all'altro, come quelle alla Cassazione, e altre per cooptazione, le quali avvengono senza concorso. Vi sono d'altra parte una quantità di partecipanti agli organi giudiziari — assessori, giurati, vice-pretori onorari, conciliatori — i quali non vengono nominati per concorso.

Il secondo chiarimento concerne i Consigli regionali, dei quali nell'ordine del giorno Cappi non si fa cenno.

Cappi, per quanto riguarda il primo chiarimento, risponde che si rende conto che vi possono essere anche nomine non fatte per pubblico concorso e dichiara di non avere difficoltà a modificare la dizione con la frase «la nomina a norma di legge», lasciando alla legge sull'ordinamento giudiziario di stabilire quali magistrati dovranno essere nominati per pubblico concorso e quali no.

Per quanto riguarda i Consigli regionali, ritiene che la materia non sia da inserire nella Costituzione, ma nella legge sull'ordinamento giudiziario, in quanto i Consigli regionali saranno degli organi decentrati della Magistratura, nei quali forse non saranno rappresentanti del potere legislativo, mentre nel concetto attuale vi è il principio che deve esistere una certa partecipazione di tale potere.

Quanto alla richiesta dell'onorevole Bozzi sull'espressione «il governo della Magistratura», dichiara di non aver difficoltà a toglierla, facendo presente di averla inserita solamente per accentuare l'indipendenza della Magistratura.

Targetti pensa che sia più esatto dire, più che altro per una questione di forma, che la nomina è affidata al Consiglio Superiore, in quanto in realtà è questo Consiglio che fa la proposta, mentre è il Presidente della Repubblica che fa la nomina.

Bozzi, associandosi a quanto ha detto l'onorevole Targetti, osserva che provvedere alla nomina significa in pratica compiere l'atto formale. Ora, se è il Ministro della giustizia, ossia il potere esecutivo, a compierlo e a stabilire che bisogna fare un concorso, il Consiglio provvederebbe solo formalmente alla nomina, in quanto si sostituirebbe al decreto presidenziale il decreto del Consiglio stesso; mentre, a suo avviso, dovrebbe essere effettivamente il Consiglio Superiore a governare e a stabilire il se e il «quantum» per l'amministrazione e tutta la procedura che ad essa attiene.

Calamandrei, Relatore, chiede se con la formula proposta si intenda assorbire l'articolo 20 del suo progetto, dedicato alle nomine; perché, ove non lo si ritenesse assorbito, le modalità potrebbero essere rinviate a quella sede.

Cappi ritiene che le modalità debbano essere demandate alla legge.

Bozzi è d'avviso che il problema non riguardi soltanto le nomine. Infatti, per l'articolo 20 dell'onorevole Calamandrei, mentre il Consiglio Superiore detta le regole per l'ammissione, l'atto formale della nomina è devoluto al Presidente della Repubblica. Ora, al Consiglio Superiore non si deve affidare solamente la nomina dei magistrati, ma tutto quel complesso di attività che costituiscono l'ammissione in carriera.

Il Presidente Conti pone ai voti la formula Cappi-Uberti, così modificata:

«Le assunzioni, le assegnazioni di sede, le promozioni, i trasferimenti di magistrati, i provvedimenti disciplinari, ed in genere il governo della Magistratura, sono demandati, a norma della legge sull'ordinamento giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti