Evoluzione dell'Articolo

Il 10 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Nomina dei magistrati. La nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. I requisiti per essere ammessi al concorso sono determinati dalla legge sull'ordinamento giudiziario; possono esservi ammesse anche le donne.

Lo stesso Consiglio Superiore potrà, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di consiglieri di Cassazione di avvocati esercenti da almeno 15 anni e di professori ordinari di materie giuridiche nelle Università».

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:

«Art. 6. — La nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. Possono essere nominate anche le donne.

La composizione delle sezioni e la nomina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge.

Il Consiglio Superiore della Magistratura potrà, con le modalità fissate dalla legge sull'ordinamento giudiziario, disporre la nomina di magistrati onorari per tutte quelle funzioni giudiziarie che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singoli.

Lo stesso Consiglio Superiore potrà, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di Consigliere di Cassazione di avvocati esercenti da almeno 15 anni o di professori ordinari di materie giuridiche nelle Università».

(Variante proposta: Sopprimere gli ultimi due commi).

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Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria, non approvando gli emendamenti proposti, approva implicitamente l'articolo proposto dal Comitato di redazione nella seguente formulazione:

«I magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio superiore della Magistratura può, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli, e può designare a Consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università, ed avvocati dopo quindici anni di esercizio».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 98.

I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli; e può designare all'ufficio di Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo quindici anni d'esercizio.

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Il 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».

«Su designazione del Consiglio superiore, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione per meriti insigni docenti ordinari di diritto nelle Università e avvocati, dopo quindici anni di esercizio, iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

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A cura di Fabrizio Calzaretti