[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Leone Giovanni, Relatore, d'accordo con l'onorevole Calamandrei, propone di inserire dopo il secondo comma dell'articolo 4[i], già approvato dalla Sezione, la seguente disposizione:

«I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi».

Spiega che lo spirito di tale proposta è che non si parli, ad esempio, di un giudice con grado X, bensì di un magistrato con funzioni di pretore, di consigliere di Corte d'appello, ecc., che si stabilisca cioè soltanto la gerarchia delle funzioni. Rileva che una disposizione del genere può anche costituire la base per la risoluzione del problema economico, da tempo richiesta dai magistrati, com'è spiegato anche nella sua relazione scritta.

Calamandrei, Relatore, premesso che la questione dei gradi gerarchici è duplice, osserva che ora non si discute dei gradi gerarchici stabiliti dall'ordinamento fascista, bensì dell'abolizione dei gradi nella Magistratura; si tratta cioè di stabilire che la funzione di magistrato è eguale, tanto che si tratti di un pretore, quanto che si tratti del Presidente della Corte di cassazione, e che vi è diversità di ufficio e di stipendio, in rapporto all'anzianità.

Targetti osserva che tale principio, per il quale un pretore anziano può avere lo stesso stipendio di un consigliere di cassazione, merita di essere esaminato attentamente.

Leone Giovanni, Relatore, ribadisce il concetto esposto, che sia opportuno inserire nella Costituzione il principio che nell'ambito del potere giudiziario l'attuale gerarchia amministrativa non ha alcun fondamento — dal momento che il grado superiore non ha alcun potere su quello inferiore — ma esiste soltanto una diversità di funzioni.

Rileva che da tale principio possono derivare applicazioni pratiche diverse. Infatti l'onorevole Calamandrei ne trae argomento per sostenere che lo stipendio non deve essere più in relazione al grado gerarchico, ma prevalentemente in funzione di altri elementi come l'anzianità, le condizioni familiari, ecc.; mentre l'oratore trae dal principio — oltre quella segnalata dall'onorevole Calamandrei — la conseguenza che, non essendovi più una equiparazione dei gradi dei magistrati a quelli degli altri funzionari statali, sarà possibile allo Stato stabilire per i magistrati retribuzioni più adeguate all'elevatezza della loro funzione, senza essere obbligato a fare il medesimo trattamento economico alle categorie di funzionari statali aventi lo stesso grado.

Cappi dichiara di ritenere implicito il principio esposto dall'onorevole Leone, le cui conseguenze possono essere rinviate alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Ambrosini e Mannironi si associano alle considerazioni fatte dall'onorevole Cappi.

Il Presidente Conti pone ai voti l'inserzione, dopo il secondo comma dell'articolo 4, della norma:

«I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi».

(È approvata).


 

[i] In questa fase dei lavori della Sezione, l'articolo 4 cui si riferisce l'onorevole Leone è quello relativo alla Magistratura e al Consiglio Superiore della Magistratura approvato il 9 gennaio 1947 nella seduta antimeridiana e riportato a commento dell'articolo 104.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti