[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

«Art. 4. — I magistrati, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, sono inamovibili dopo il tirocinio fissato dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede, od anche semplicemente destinati ad altre funzioni, se non con il loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

«Il Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati».

(Variante proposta: Sopprimere l'ultimo comma).

«Art. 5. — La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente: le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni di sede, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura sono demandati, a norma della legge sull'ordinamento giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura.

«Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Ministro della giustizia ne è il vice-presidente. È composto del Primo Presidente della Corte di Cassazione e di membri eletti per metà da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle loro diverse categorie stabilite dalla legge, e per metà dall'Assemblea Nazionale.

«I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti