[L'8 novembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Musotto. [...] Noi siamo per la inamovibilità del magistrato, e fra i magistrati intendiamo per primi, tutti i funzionari del Pubblico Ministero, e vogliamo che questi siano affrancati dal potere esecutivo. L'istituto della inamovibilità del magistrato, lo ricordiamo, aveva avuto delle generiche affermazioni di garanzia nello Statuto albertino, ma lungo la strada questo istituto giuridico della inamovibilità si è completamente perduto, attraverso la lettera e lo spirito dei recentissimi ordinamenti giudiziari.

Noi siamo, dunque, per la inamovibilità del magistrato, la quale conferirà, specialmente al Pubblico Ministero, serenità nell'esercizio delle sue funzioni.

[...]

Cappi. [...] Mi occuperò di un punto solo; e voi consentirete che io prenda le mosse da uno studio pubblicato sopra una rivista da uno scrittore, figlio di un alto magistrato della Suprema Corte ed egli stesso valoroso giurista; studio acuto e profondo. Da esso prenderò le mosse, sia per il suo pregio intrinseco, sia per riguardo, che ben merita, a quella rivista, La Civiltà Cattolica, la quale, fra l'indifferenza quasi generale del pubblico, si è sempre occupata con non superficiale interessamento, con vigile cura, con sincero spirito di collaborazione, dei nostri lavori di costituenti.

Il punto di cui mi occupo è l'articolo 97, il cosidetto «autogoverno della Magistratura».

L'autore di cui ho fatto parola è fervido sostenitore dell'assoluto autogoverno della Magistratura; ed in questo io mi permetto di dissentire da lui. Ma il suo studio, che riguarda il più ampio tema dell'indipendenza giudiziaria, ha il merito di sostenere le sue tesi non con argomenti vaghi o superficiali, bensì con rigore scientifico; con una intelaiatura logica chiara e forte.

[...]

Terzo: «Che nell'ambito di tale ordine giudiziario vi sia differenza di funzioni e non di gradi gerarchici». Anche questo è detto espressamente nel progetto.

Cosicché, se noi badiamo alla sostanza più che alla forma, questi primi due aspetti della indipendenza sono garantiti.

[...]

Persico. [...] Una parola sull'articolo 99. Qui bisognerà eliminare la parola «retrocessione», perché è assurdo pensare che un magistrato possa essere retrocesso.

Io avevo fatto nel mio libro un'altra proposta, cioè che quando il magistrato, all'epoca dello scrutinio per conseguire il grado superiore, non sia dichiarato idoneo, né a conseguirlo, né a restare nel grado occupato, sia collocato a riposo. Si avrebbe così una specie di selezione permanente, assai utile per il prestigio e la dignità della Magistratura.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti