[Il 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Pecorari.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Avanzini. [...] Il capoverso dell'articolo 97 recita che il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. E perché allora non consentire una facoltà di reclamare al Ministro da parte del magistrato, il quale senta e dimostri di essere stato offeso nelle sue libertà e nei suoi diritti? Si dirà: ecco sopravvivere allora quella subordinazione, che vogliamo cancellare. Nossignori! Il Ministro risponderà di sé all'Assemblea. Allora, eccola la più alta e più compiuta garanzia; quella che deriva dalla concorde e coordinata azione di tutti i poteri dello Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti