[Il 25 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 104 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo esaminare l'articolo 97. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge.

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.

«Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria, sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Presidente Terracini. Ricordo che sono già svolti i seguenti emendamenti a questo articolo:

«Sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente. Il governo e la disciplina della Magistratura sono attribuiti al Consiglio Superiore della Magistratura.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti dalla Magistratura fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello. I componenti designati per elezione durano in carica 5 anni. Una sezione del Consiglio Superiore della Magistratura funziona come Corte disciplinare.

«L'azione disciplinare contro i magistrati può essere esercitata dai procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello».

Romano.

[...]

«Sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, e di dieci membri designati per sette anni. Di questi dieci membri, cinque vengono nominati dai magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e cinque vengono eletti dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno.

«Vengono pure nominati sei membri supplenti pure per sette anni: tre dai magistrati e tre dall'Assemblea Nazionale.

«Dei cinque membri eletti dai magistrati, due devono essere scelti tra i primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di cassazione, due tra i procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di cassazione, uno tra i consiglieri di cassazione o sostituti procuratori generali di cassazione.

«I membri supplenti da eleggersi dai magistrati debbono rivestire il grado di consigliere di cassazione o grado parificato della requirente.

«Gli eletti dall'Assemblea Nazionale devono essere scelti nelle seguenti categorie: ex magistrati a riposo, avvocati già inscritti nell'albo della Corte suprema, che abbiano però cessato di esercitare la professione, professori di Università.

«Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede o di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Merlin Umberto.

«Sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Cassazione, vicepresidente, del procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di membri eletti per due terzi da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall'Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno e dagli albi forensi.

«Le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti di sede e di funzioni, le deliberazioni sulle spese nei limiti del bilancio e del gettito delle tassazioni sugli atti giudiziari, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Il Ministro della giustizia ed i procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello promuovono l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Caccuri.

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Targetti Amadei e Bordon:

«Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti di sede, i cambiamenti di funzioni dei magistrati ed i procedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

«Il Ministro di grazia e giustizia può promuovere l'azione disciplinare.

«Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto del presidente della Corte di cassazione, vicepresidente; di altro vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica; di membri eletti per metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste e per metà dai due rami del Parlamento, secondo le norme di eleggibilità e di elezione stabilite dalla legge.

«I membri elettivi durano in carica tre anni».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgerlo.

Targetti. Rinuncio allo svolgimento dell'emendamento, che però mantengo, riservandomi di modificarlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, coadiuvato da due vicepresidenti in persona del procuratore generale della Corte medesima, e di un magistrato collocato a riposo col titolo di primo presidente della Cassazione; ed è composto di membri eletti per un terzo dai magistrati della Corte di cassazione e dai primi presidenti della Corte di appello, per un terzo da tutti gli altri magistrati e per l'altro terzo, in parti uguali, da ciascuna delle due Camere.

«Il magistrato a riposo è eletto alla vicepresidenza da tutti i magistrati a riposo.

«I membri elettivi durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

«Il Consiglio è rinnovato ogni due anni per un terzo.

«Gli appartenenti agli albi forensi sono incompatibili colla carica di membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

«L'assunzione, la carriera e i provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Superiore.

«Il procuratore generale vicepresidente promuove l'azione disciplinare avanti la speciale sezione istituita presso il Consiglio medesimo».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. [...] Ho voluto seguire, nella esposizione degli emendamenti, l'ordine del progetto, che prima ha proposto l'organo e poi ne ha determinato le funzioni; ma queste erano state già da me indicate nelle premesse e si riassumono nella duplice tutela dei magistrati e della Magistratura: dei magistrati, in quanto concerne le promozioni e i trasferimenti; della Magistratura in quanto concerne le assunzioni e i procedimenti disciplinari. In altri termini il Consiglio Superiore esercita il proprio ufficio di controllo, di moderazione e di tutela, inspirato al principio: Neminem laedere, suum cuique tribuere, sui Magistrati, a protezione della loro carriera del rispetto di quella degli altri e a salvaguardia del decoro della Magistratura e delle esigenze della Giustizia (Approvazioni).

A chi, meglio che alla stessa Magistratura così giustamente gelosa del decoro del suo ministero e del senso della giustizia, potrebbe affidarsi questo delicatissimo compito? Inspirato a questo criterio e preoccupato che l'iniziativa del Ministro di giustizia nei procedimenti disciplinari abbia ad offendere il principio della indipendenza della Magistratura, l'ho riservato, coll'ultimo comma, al Procuratore generale della Cassazione, quale Vicepresidente del Consiglio; il quale lo eserciterà presso la sezione speciale del Consiglio medesimo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Segue l'emendamento dell'onorevole Sapienza:

«Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto da un vicepresidente e da sei membri nominati dal Presidente della Repubblica tra magistrati che eccellano per moralità, cultura, indipendenza e attaccamento alle istituzioni repubblicane, nonché da un deputato eletto dai magistrati per ogni circoscrizione distrettuale.

«Il Consiglio è amministrato da un Assessorato di cinque membri, eletti dal Consiglio stesso preferibilmente nel proprio seno e, in ogni caso, tra magistrati dell'ordine giudiziario che esercitino funzioni giudiziarie da almeno un triennio. L'ordinamento giudiziario determina le norme per l'elezione del Consiglio, la durata delle funzioni, le attribuzioni del Consiglio e dell'Assessorato.

«Il Presidente della Repubblica sanziona e decreta i provvedimenti emanati dal Consiglio e dall'Assessorato; ha il diritto di sciogliere il Consiglio anche prima della scadenza del termine stabilito, indicendo, con lo stesso decreto, le elezioni e fissando la convocazione del nuovo Consiglio non oltre novanta giorni dalla data dello scioglimento.

«Durante la vacanza l'Assessorato resta in carica per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

«L'eletto col maggior numero di voti presiede e coordina i lavori dell'Assessorato e rappresenta il Consiglio presso il Parlamento, partecipando, anche a mezzo di assessore delegato, senza voto deliberativo, alle sedute delle Camere per mantenere i necessari contatti col potere legislativo».

Non essendo egli presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Grassi:

«Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per metà dai magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, per un quarto dalla Camera dei deputati e per un quarto dal Senato della Repubblica. Gli eletti dalle Assemblee legislative debbono essere scelti, fuori del proprio seno, tra magistrati a riposo, professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati che si facciano cancellare dall'albo forense rinunziando all'esercizio professionale. I membri elettivi rimangono in carica per quattro anni.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini; delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato; provvede in materia disciplinare, esprime il parere, nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero».

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Costa ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto del primo presidente della Corte di cassazione, presidente, e di sei consiglieri nominati per cinque anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e un quarto da ciascuna delle Camere legislative».

«Sopprimere il terzo e quarto comma».

Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerli.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Perrone Capano ha proposto i seguenti emendamenti:

«Al secondo comma, sostituire le parole: metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno, con le seguenti: metà dal Parlamento con rappresentanza della minoranza fuori del proprio seno e fuori degli iscritti nell'albo forense».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«L'azione disciplinare contro i magistrati può essere esercitata dal Ministro della giustizia e dai procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello».

Ha facoltà di svolgerli.

Perrone Capano. Onorevoli colleghi, ho presentato due emendamenti all'articolo 97. Essi, in verità, non sono originali, perché realizzano due voti espressi dal Consiglio nazionale dell'Associazione magistrati d'Italia; due voti che mi sono parsi raccomandabili e che perciò ho fatti miei.

[...]

Il secondo emendamento si ispira al concetto che debba ritenersi eccessivo lasciare soltanto al Ministro di grazia e giustizia l'iniziativa dell'azione disciplinare contro i magistrati.

Il Ministro, ordinariamente, è espressione di un partito, di una corrente politica, di una determinata combinazione ministeriale. I procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello sono magistrati. Come tali devono rimanere estranei ai partiti politici; e quindi possono integrare, per lo meno, l'esercizio della facoltà riservata al Ministro, potendo esercitare essi l'azione disciplinare, anche quando il Ministro non creda opportuno di provvedervi. Per queste ragioni mantengo entrambi i miei emendamenti.

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

[...]

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Il primo presidente della Corte di cassazione promuove l'azione disciplinare contro i magistrati.

«Abozzi».

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Varvaro ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura l'indipendenza e la disciplina dei magistrati».

Ha facoltà di svolgerlo.

Varvaro. [...] L'emendamento da me proposto è molto semplice. Si tratta di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 97, e cioè che al posto dell'iniziativa del Ministro per la disciplina della Magistratura, si fissi questo concetto: «il Consiglio Superiore della Magistratura assicura l'indipendenza e la disciplina dei magistrati». La dizione è quasi conforme a quella della Costituzione francese. In verità non mi spiego perché la Magistratura italiana in questo momento abbia tanta diffidenza verso il potere legislativo. Capirei di più e riterrei ragionevole la maggiore diffidenza per quanto riguarda l'interferenza del potere esecutivo, perché basta vedere quel che è stato scritto nell'ultimo ordinamento giudiziario fascista, all'articolo 6, per potersi render conto del come la Magistratura fosse letteralmente schiava. È inutile usare eufemismi: era letteralmente schiava; per cui non condivido affatto quel che s'è detto circa l'inerzia della Magistratura nel periodo fascista.

La Magistratura nel periodo fascista non poteva far nulla, né dire nulla, né chieder nulla, perché tutti i provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, cioè nomine, promozioni, trasferimenti, revoche, ecc., erano affidati al Ministro della giustizia.

Non mi spiego invece la diffidenza verso il potere legislativo, che, appena costituitosi in regime di libertà con questa Assemblea, si è preoccupato soprattutto, e con intendimento nobilissimo, dell'indipendenza della Magistratura.

Evidentemente, la Magistratura deve essere indipendente, ma renderla avulsa completamente da quello che è il complesso della amministrazione dello Stato, o che si esercita nella maniera più rispondente ai bisogni del popolo attraverso le Assemblee legislative, mi pare proprio un assurdo; e se è vero che le Assemblee legislative possono, come diceva un momento fa l'onorevole Perrone Capano, esprimere in un determinato momento la prevalenza di un partito, tuttavia esse, nel loro complesso, rispondono a quella che è l'opinione pubblica, cioè alle esigenze del popolo che le ha elette. Quindi, è giusto che vi sia un'armonia fra l'Assemblea Nazionale e la Magistratura, un'armonia anche funzionale, perché non capirei che la Magistratura non rispondesse affatto dinanzi alle Assemblee legislative, quando tutti i Ministri e tutte le amministrazioni sono responsabili di fronte ad esse.

Pertanto, vorrei che i voti dei magistrati fossero intesi come un astratto desiderio di indipendenza, perché mi parrebbe veramente poco lodevole che essi sospettassero di questa democrazia, che si è preoccupata proprio della loro indipendenza.

Noi abbiamo creato il Consiglio Superiore della Magistratura. Evidentemente, se abbiamo creato quest'organo, non capisco perché subito e proprio nello stesso articolo che si riferisce al funzionamento, alla costituzione ed ai poteri di esso si debba inserire una iniziativa disciplinare del Ministro. Io intendo che il Ministro possa esercitare l'azione disciplinare anche quando il Consiglio Superiore avrà i poteri che la Costituzione gli attribuisce. Li potrà esercitare, si capisce, come una iniziativa da sottoporre proprio al Consiglio Superiore; ma non vorrei che attraverso questa dizione si invertissero i termini, perché allora sarebbe molto pericoloso e noi affermeremmo un principio che si avvicinerebbe al famoso sistema del vecchio ordinamento giudiziario.

Il Ministro della giustizia può esercitare, senza dubbio, la sua iniziativa disciplinare, ma questo non deve essere inserito nella Costituzione, perché non vedrei a che titolo possa stabilirsi questo suo potere, dal momento che non è un potere deliberativo, se io ben interpreto l'articolo. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari vuol dire facoltà di fare proposte a quel Consiglio Superiore che poi, in fin dei conti, sarà quello che dovrà deliberare. Perciò ritengo inopportuno, pur convinto come sono che l'ordinamento giudiziario dovrà stabilire questa iniziativa del Ministro, che ciò sia stabilito nella Costituzione.

Ho visto che altri emendamenti, in sostanza, rispondono a questo concetto. Non ho capito, a proposito dell'emendamento Grassi, se egli vuole conservata o meno questa iniziativa, perché il suo emendamento è sostitutivo dell'articolo 97. Quindi, vorrei sapere se l'onorevole Grassi intende che sia conservata l'iniziativa disciplinare del Ministro in altro articolo della Costituzione, oppure se ha inteso rinunziare a questa iniziativa, riservandola all'ordinamento giudiziario. Questo non mi è parso chiaro nel suo emendamento. Evidentemente c'è un difetto di espressione. Io vorrei, perciò, domandare se l'emendamento dell'onorevole Grassi è inteso a conservare o no l'iniziativa disciplinare del Ministro.

Grassi, Ministro di grazia e giustizia. Può rimanere.

Varvaro. Per la mia non breve pratica giudiziaria, posso dire che vi è sempre stata, in Italia, la tendenza ad interferire nell'azione della Magistratura. Specialmente durante il periodo fascista, ho visto che si era giunti a legarla mani e piedi, non soltanto al Ministro di grazia e giustizia, ma anche, sotto una certa forma, al Ministro dell'interno. Ho presentato perciò un emendamento all'articolo 100, per cui vorrei che la polizia giudiziaria dipendesse direttamente dalla Magistratura. La Magistratura ha bisogno di essere indipendente dal potere esecutivo, sia esso Ministero di grazia e giustizia oppure dell'interno. Questi Ministeri sono quelli che in Italia si chiamano — con una frase che secondo me è la manifestazione di una malattia grave, propria del passato — Ministeri-chiave. Da che io sono al mondo, ho sempre inteso nella politica italiana parlare di Ministeri-chiave: ogni qualvolta c'è una crisi c'è la corsa ai Ministeri-chiave.

Ora, il cittadino buono e onesto si domanda: che cosa sono questi Ministeri-chiave? di che chiave si tratta? E se noi volessimo rispondere a questi interrogativi, saremmo costretti ad ammettere che si tratta di una chiave che apre la porta della faziosità e delle sopraffazioni! Quando si dice che un partito vuole uno di questi Ministeri, vuol dire che esso intende che tali Ministeri si mettano al servizio di quel partito e non della Nazione. Perciò bisogna togliere questa preoccupazione al popolo italiano. Io credo che risponda a questa esigenza sottrarre la Magistratura all'influenza del potere esecutivo e avvicinarla, invece, al potere legislativo, attraverso un'armonica collaborazione.

E sotto questo punto di vista, onorevoli colleghi, credo che molto più esatto sia il criterio accolto nella Costituzione francese, in confronto a quello adottato nel progetto, cioè il criterio di non preoccuparsi troppo di una prevalenza della Magistratura nella composizione del Consiglio Superiore perché, ripeto, le Assemblee legislative rispondono veramente agli interessi del Paese del quale interpretano la volontà e le aspirazioni.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Mortati:

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Il Ministro della giustizia vigila e sopraintende al regolare funzionamento secondo legge dell'organizzazione giurisdizionale ordinaria, e provvede all'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

«Egli promuove innanzi al Consiglio superiore della Magistratura l'azione disciplinare contro i magistrati».

L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Il mio emendamento risponde a due scopi: anzitutto quello di giustificare l'attribuzione al Ministro di grazia e giustizia della funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati; avendo egli la funzione di garante del buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, è ovvio che si attribuisca a lui questo promuovimento dell'azione disciplinare.

L'altro scopo del mio emendamento è quello di attribuire al Ministro quella funzione di organizzazione dell'amministrazione della giustizia nei limiti della legge.

Per quanto riguarda la formulazione, siccome c'è un testo concordato, che sarà presentato dal collega Colitto, mi rimetto ad esso.

[...]

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Ruini, di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 97.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Veniamo alla seconda parte dell'articolo, che riguarda le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Si presenta fra gli altri il problema se la facoltà di promuovere l'azione disciplinare deve essere riservata al Ministro della giustizia. Il Comitato ritiene di sì. Mantiene fermo per quest'affermazione il testo originario, perché è evidente che se il Guardasigilli, che ha la responsabilità di tutto l'andamento dei servizi della Magistratura, si avvede che v'è qualche difetto da parte del magistrato, come volete che non possa promuovere azione disciplinare? Non è lui che punisce è il Consiglio superiore; il Guardasigilli non fa che promuovere il giudizio; e ciò non ferisce le guarentigie che ha la Magistratura. È essa che regola e disciplina esclusivamente la carriera, lo «stato personale» dei magistrati.

[...]

Varvaro. Chiedo di parlare per un chiarimento.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Varvaro. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Ruini, cioè qual è il motivo per cui si debba porre nella Costituzione questo principio che il Ministro ha l'iniziativa dell'azione disciplinare. Mi sembra infatti che questo concetto sia implicito in tutto il nostro ordinamento giudiziario, come lo è, del resto, il diritto d'iniziativa di un capo di Corte o di un procuratore generale. Conservando questa dizione c'è un pericolo, ed è questo: quando un procuratore generale od un presidente di Corte d'appello vuol procedere disciplinarmente contro un magistrato, cosa deve fare? Si deve rivolgere al Consiglio Superiore o al Ministro?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Evidentemente, al Consiglio Superiore.

Varvaro. Appunto: se l'iniziativa la stabiliamo per il Ministro dovremmo stabilirla anche per i procuratori generali e i capi delle Corti.

Conti. Per il Ministro c'è solo la facoltà!

Varvaro. Secondo me, creiamo un dubbio funzionale, per cui domani si potrebbe pensare che un procuratore generale od un presidente di Corte è costretto a rivolgersi al Ministro. In tal modo verremmo ad intaccare il principio di indipendenza, perché il Ministro potrebbe proporre o non l'azione disciplinare, secondo che gli convenga o meno. Per ipotesi, se un Ministro volesse influire sulla Magistratura, potrebbe servirsi di quest'arma. Quindi, secondo me, i casi sono due: o non si mette nulla nella Costituzione — e credo che sia bene non scrivere nulla — o si sancisce anche che i procuratori generali e i capi di Corte possono rivolgersi al Consiglio Superiore per promuovere l'azione disciplinare contro i magistrati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'onorevole Varvaro avrebbe pienamente ragione se si riferisse al testo originario del progetto, il quale diceva: «Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare...». Mettendo: «promuove» si può supporre che egli solo può promuovere questa azione. Ma v'è l'emendamento degli onorevoli Conti e Perassi, che il Comitato ha dichiarato di accettare. Nell'emendamento si stabilisce: «ha la facoltà». Quale sistema ne viene? Siccome al Consiglio superiore della Magistratura spetta di provvedere per tutte le misure disciplinari, la procedura e l'iniziativa dell'azione disciplinare all'interno della Magistratura e per mezzo dei suoi organi, sarà stabilita evidentemente come suo regolamento interno dall'ordinamento giudiziario.

Noi abbiamo creduto, e sono stato esplicito a questo riguardo, che non si possa non dare al Guardasigilli una facoltà addiettiva, che non distrugge quella che è la facoltà principale degli organi interni della Magistratura. Ho dette le ragioni, per cui ciò è necessario.

Varvaro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Varvaro. Formulo diversamente la mia proposta. Siccome il mio emendamento è sostitutivo del quarto comma, proporrei soltanto la soppressione di questo, dopo quanto ha detto l'onorevole Ruini circa i poteri del Consiglio superiore.

Presidente Terracini. Onorevole Varvaro! Vuol dire che quando metteremo ai voti quel comma lei voterà contro.

[...]

Presidente Terracini. Interpellerò ora i presentatori di emendamenti per sentire se dopo le spiegazioni dell'onorevole Ruini li mantengono.

Non essendo presente l'onorevole Romano, si intende decaduto il suo emendamento.

[...]

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Merlin Umberto e Caccuri, i loro emendamenti si intendono decaduti.

[...]

Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Lo mantengo, salvo poi a ritirarlo in qualche parte, perché credo che si dovrà votare separatamente.

Presidente Terracini. Sta bene. Non essendo presente l'onorevole Costa, i suoi emendamenti si intendono decaduti.

[...]

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Sapienza, il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Grassi, mantiene il suo emendamento?

Grassi. Lo mantengo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevole Abozzi, mantiene i suoi emendamenti?

Abozzi. Mantengo il primo ed il terzo e ritiro il secondo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevole Perrone Capano, mantiene i suoi emendamenti?

Perrone Capano. Li mantengo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevole Varvaro mantiene il suo emendamento?

Varvaro. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati mantiene il suo emendamento?

Mortati. Ritiro il mio e aderisco a quello dell'onorevole Colitto.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti