[Il 25 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 105 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 97:

«Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari».

A questo testo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Grassi:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini; delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato; provvede in materia disciplinare; esprime il parere, nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero».

Ha facoltà di svolgerlo.

Grassi. [...] Il punto fondamentale del mio emendamento, onorevoli colleghi, è invece la parte che riguarda la Magistratura requirente: è questo il punto sostanziale sul quale domando l'attenzione dalla Commissione e dall'Assemblea. Non è possibile infatti lasciare che anche la Magistratura requirente, che oggi è sotto la direzione del Ministro della giustizia e che svolge un'attività d'ordine anche esecutivo nel campo giudiziario ed anche fuori dal campo giudiziario — perché tutto l'ordinamento dalle carceri, dei minori, dello stato civile, e nell'interesse della legge, per cui bisogna molte volte fare dei ricorsi, è mosso dal Ministro dalla giustizia attraverso l'ufficio dal pubblico ministero — non è possibile, dicevo, che la Magistratura requirente venga distaccata dal Ministro della giustizia.

La mia proposta quindi è che, per quanto riguarda il pubblico ministero, il Consiglio Superiore della Magistratura possa soltanto dare dei pareri non vincolanti.

Io desidero pertanto sapere se la Commissione accetta tale mio punto di vista, perché, ove tale mio criterio non dovesse prevalere, mancherebbe ogni raccordo fra il potere esecutivo e il potere giudiziario; mancherebbe quella possibilità di responsabilità, che voi stessi volete dare, con un articolo aggiuntivo, al Ministro di giustizia. Ma la responsabilità sarebbe perfettamente inutile, se non vi fossero indicate anche le funzioni, alle quali deve attendere nell'interesse dall'amministrazione giudiziaria.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] La questione del pubblico ministero è una questione non semplice, onorevoli colleghi. Vi dirò la mia impressione in due parole. La questione se debba avere tutte e le stesse garanzie del magistrato dipende dalla figura che avrà il pubblico ministero. Se noi avessimo un pubblico ministero come è nei Paesi anglosassoni, in cui è una parte che discute con l'altra parte, credo si dovrebbero richiedere le garanzie che spettano alla Magistratura, perché avrebbe un altro profilo. Ma da noi il pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, ha una veste che, per certi profili, implica funzioni di magistrato (basta che voi pensiate a ciò che è nel giudizio sommario) mentre d'altra parte ha funzioni che non attengono alla funzione giudiziaria vera e propria. Ha dunque una figura composita, mista e, se volete, ibrida.

Il Comitato non fa proposte sue, è perplesso, e non si sente di accettare la proposta dell'onorevole Grassi, che il Consiglio della Magistratura dovrebbe pel pubblico ministero non deliberare, ma esprimere parere. Ad ogni modo la questione va sospesa e rinviata, sia pure di pochissimo (e così potremo risolverlo meglio) all'articolo successivo del testo originario, in cui si proponeva la parificazione perfetta, per le garanzie, del magistrato requirente e del giudicante. La decisione su questo capoverso dell'onorevole Grassi sulle funzioni del Consiglio Superiore — di deliberazione o di semplice parere — per le garanzie del pubblico ministero è evidentemente subordinata a quanto si deciderà sulle garanzie del pubblico ministero.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Se l'onorevole Grassi è d'accordo con l'onorevole Ruini di separare le due parti del secondo comma del suo emendamento, cioè di rimandare ciò che si riferisce alla posizione del pubblico ministero a quando passeremo all'esame dell'articolo successivo, noi siamo favorevoli ad accettare l'emendamento Grassi nell'altra parte.

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Io devo insistere, perché qui si tratta delle funzioni del Consiglio Superiore. Nell'articolo 99 si parla poi delle funzioni dei magistrati, e si dice che il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

Il giorno in cui passa questo articolo, che dice che spetta al Consiglio Superiore di decidere circa l'assunzione, i provvedimenti disciplinari, ecc., non lo potete più escludere dopo, perché ormai la competenza è affermata in maniera precisa e chiara.

Quindi devo insistere dicendo che, mentre le promozioni, lo scrutinio, i trasferimenti ecc. sono affidati al Consiglio Superiore, il Consiglio Superiore, come sua competenza — siamo in tema di competenza — esprime solamente i pareri per i magistrati dell'ordine requirente.

Da questo non si può prescindere: in questo articolo bisogna dire qual è la competenza, e in un altro articolo qual è la posizione del magistrato.

Io aggiungo un'altra considerazione, che in questo mio emendamento era compresa anche un'altra parte, che altrimenti verrebbe a sfuggire. Si era detto che quando c'è la domanda da parte del magistrato, anche della parte requirente, non c'è bisogno di andare dinanzi al Consiglio Superiore per i trasferimenti da sede a sede.

Invito l'Assemblea a considerare questo punto, perché di fronte ad una semplice domanda del funzionario non è il caso di muovere il Consiglio Superiore; ma questo trasferimento può effettuarsi in seguito a semplice domanda con semplice atto del pubblico ministero.

Ecco le ragioni del mio emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini. Devo far osservare che l'onorevole Grassi ha confermato quello che ho detto io. Se decidiamo ora che il Consiglio Superiore della Magistratura dà soltanto parere, e non decide per la carriera del Magistrato requirente, veniamo a risolvere incidentalmente e senza discuterla la questione delle sue garanzie e della sua equiparazione o no (qui sarebbe il no) al magistrato giudicante. Il prius è di decidere tale questione, e lo faremo quando tratteremo delle garanzie pei magistrati; all'articolo successivo, se decideremo che il pubblico ministero deve avere le garanzie stesse dei magistrati giudicanti, non vi sarà più luogo a tornare all'emendamento Grassi a questo articolo. Se invece decideremo in senso diverso, riprenderemo l'esame dell'emendamento che ora abbiamo sott'occhio, e lo approveremo. Mi sembra questione di chiarezza logica.

Grassi, Ministro di grazia e giustizia. È una questione di competenza.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sì; qui è questione di competenza del Consiglio Superiore; e nell'articolo successivo è questione di garanzie del pubblico ministero; ma la logica vuole che questa seconda questione vada risoluta prima dell'altra. La Commissione ritiene che non vi possa essere dubbio.

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Io sono del modesto parere che si debba rinviare all'esame dell'articolo 99 l'emendamento proposto dall'onorevole Grassi, perché, come esattamente rilevava or ora il Presidente della Commissione dei Settantacinque, il problema è più ampio. Non si tratta di stabilire quali sono i limiti di attribuzione del Consiglio Superiore nei confronti del Ministro della giustizia per quanto attiene alla carriera del pubblico ministero; ma si tratta di definire le funzioni, la natura, l'essenza del pubblico ministero.

Poiché a proposito dell'articolo 99 il problema viene in discussione — e segnalo che c'è un mio emendamento nel quale io vado molto più in là della richiesta dell'onorevole Grassi — io penso che quella sia la sede più propria per impostare il problema, e cioè per definire le funzioni del pubblico ministero.

Se noi diremo che il pubblico ministero è organo del potere giudicante, dovremo estendere ad esso necessariamente tutte le garanzie dei giudici così come è previsto dal progetto. Se, come sostengo, il pubblico ministero è organo del potere esecutivo, lo dobbiamo metter fuori dalle garanzie disposte per i giudici, salvo nella legge a dettagliare quel minimo complesso di garanzia che occorre per la sua funzione giudiziaria.

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Forse non riesco a farmi capir bene, ma capisco bene quello che hanno detto l'onorevole Ruini e l'onorevole Leone. Ossia, l'Assemblea deve decidere se dare le stesse garanzie ai magistrati giudicanti e ai requirenti. Siamo perfettamente d'accordo; però non potete riservare una questione di competenza, tranne il caso che non si dica espressamente che è riservata. Perché, il fatto che domani direte, quando si parlerà di magistrati, che i magistrati requirenti non hanno le stesse garanzie, non equivale a stabilire la competenza del Consiglio Superiore per i magistrati requirenti.

Sono dunque due cose perfettamente distinte. Non capisco come un Presidente del Consiglio di Stato non si renda conto di una situazione così diversa. Qui siamo in tema di competenza. Nel tema di competenza, bisogna chiarire la competenza del Consiglio Superiore. Parliamo adesso del Consiglio Superiore, non del singolo magistrato.

Caso mai, possiamo dire di sospendere, di rimandare.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma che cosa era la mia proposta se non una proposta di sospensione?

Grassi. Lei ha detto che possiamo trattare la questione in sede di articolo 99, che è un'altra cosa. Possiamo sospendere la questione e non ho difficoltà, ma il giorno che non fosse sospesa, la questione sarebbe pregiudicata.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. E che cosa ha detto io?

Grassi. Noi, votando l'articolo così com'è, senza questa parte del mio emendamento, senza dire che è sospesa, pregiudichiamo la questione. Ad ogni modo, sospendendo, siamo d'accordo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono lieto che l'onorevole Grassi si sia reso conto della mia vera opinione. C'è voluto un po' di tempo, ma ci siamo riusciti! Non occorre che faccia appello a tutta l'Assemblea perché dichiari che quanto avevo detto era chiarissimo; la ringrazio dei suoi segni di consenso; l'onorevole Grassi, dopo aver molto discusso, finisce con l'accettare tale e quale la mia proposta.

Presidente Terracini. Vi è la richiesta dell'onorevole Ruini di sospendere la decisione in merito all'ultima parte dell'emendamento Grassi. Resta inteso che quando si sarà deciso in sede di articolo 99, la decisione relativa al testo dell'emendamento dell'onorevole Grassi dovrà essere trasferita nell'articolo 97, dove vengono indicate le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura.

(Così rimane stabilito).

[...]

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Aderisco al testo della Commissione, insistendo soltanto nella seconda parte del mio emendamento:

«delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato».

[...]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono nuovamente lieto che il collega Grassi riconosca, anche per questo punto, che la Commissione aveva ragione, e ne accetti il testo, molto più semplice ed inciso e di stile costituzionale del suo che entra in particolari minuti ai quali provvederà la legge sull'ordinamento giudiziario.

Faccio poi notare all'onorevole Gullo che il luogo per trattare il suo emendamento è all'articolo successivo, dove si parla delle nomine dei magistrati. Anche l'altra questione dell'onorevole Grassi, che pei trasferimenti basti il consenso del magistrato e non occorra l'intervento del Consiglio superiore della Magistratura, lo vedremo quando parleremo dell'inamovibilità dei magistrati.

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Sono lieto che si sia venuti incontro alla mia osservazione, nell'interesse di fare una cosa possibilmente più esatta. Possiamo essere d'accordo nelle grandi linee, però non sono d'accordo nel ritenere che la questione sollevata del trasferimento per domanda del magistrato possa essere compresa nell'articolo 99, in quanto che nell'articolo 99 si parla di trasferimenti, di designazioni ad altra sede, ma per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'autorità giudiziaria. Sorge il dubbio — e non è sorto a me soltanto, ma anche a magistrati — che invece quando si tratta di semplice trasferimento (in cui non interviene l'eventualità di un fatto per cui il trasferimento dev'essere fatto, ma esclusivamente per ragioni di servizio), bisognerebbe dirlo, perché potrebbe rimanere che anche per movimenti di semplice servizio, in cui vi sia la domanda da parte del magistrato, occorra sempre il parere del Consiglio superiore della Magistratura. Questo è il punto. Se vogliamo semplificare, se vogliamo snellire, se vogliamo eliminare il peso maggiore del Consiglio, che ne ha già abbastanza, possiamo dire se è necessario il parere della Magistratura anche quando v'è la domanda del magistrato.

L'articolo 96 si riferisce ad un altro tipo di trasferimento, quando cioè avviene in seguito a qualche infrazione per cui, salvo la difesa e le garanzie del magistrato, possa essere fatto.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ritengo che il dialogo già prolungato fra il Presidente della Commissione e l'onorevole Grassi abbia chiarito la questione. Ormai non può essere che l'Assemblea a risolvere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Perdoni, ma sono proprio costretto a dire due parole. Bisogna mettere in luce questo, che se la proposta dell'onorevole Grassi vuole dire che basta la domanda di un magistrato perché il Guardasigilli lo possa trasferire, senza l'assenso del Consiglio superiore della Magistratura, io credo che questo incrini ed intacchi tutto il sistema che abbiamo stabilito, che cioè i trasferimenti sono di competenza del Consiglio superiore della Magistratura. Quindi la questione è di sostanza. Se ammettessimo che, quando v'è una domanda di trasferimento, il Ministro di giustizia può trasferire senza che intervenga il Consiglio della Magistratura, ciò aprirebbe l'adito ai favori ed alle influenze del potere esecutivo che vogliamo eliminare. Senza aggiungere che vi possono essere varie domande per un posto, che bisogna anche valutare la capacità del richiedente a coprire quel dato posto ed è necessario l'intervento a tal riguardo del Consiglio superiore della Magistratura.

Presidente Terracini. Mi pare che la questione di merito si presta, dato il modo con cui è risolta dall'articolo 99, alla stessa critica; perché anche in questo articolo si dice che il magistrato non può essere trasferito se non con il consenso o con deliberazione del Consiglio superiore dalla Magistratura. Pertanto si ripresenta là il pericolo che lei ha messo in rilievo in questo momento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nell'ultimo testo accettato, quello dell'onorevole Conti ed altri, è detto che il magistrato non può essere trasferito se non dal Consiglio superiore della Magistratura, in base a suo consenso o a procedura per l'imposizione obbligatoria del trasferimento. Il dubbio accennato quindi non può sorgere.

Propongo meramente di rinviare le due proposte Gullo e Grassi alla sede opportuna.

[...]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per l'ultima parte non è che respingiamo il testo dell'onorevole Grassi; ne parleremo in sede di articolo 99.

Pignatari. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Pignatari. Mi sembra che sia accettabile la proposta dell'onorevole Ruini di rinviare la parte relativa ai trasferimenti all'articolo 99, che prevede fra l'altro l'inamovibilità dei magistrati. Ora, se per avventura l'Assemblea non approvasse la inamovibilità, la questione dei trasferimenti sarebbe regolata in maniera diversa.

Presidente Terracini. Suppongo che nessuno sostenga il criterio che i magistrati non siano inamovibili. Tutti hanno rivendicato tale prerogativa nella discussione generale; è un principio accettato.

Pignatari. È perché ho sentito delle voci in proposito. In tanto l'inamovibilità del magistrato era una garanzia in quanto il magistrato era sottoposto al potere esecutivo; acquistata l'indipendenza, potrebbe essere una garanzia, una guarentigia inutile.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Faccio la proposta formale di rinvio all'articolo 99, con l'impegno di accettare in quella sede la formula dell'onorevole Grassi.

Presidente Terracini. Allora, per ciò che si riferisce ai trasferimenti, v'è una proposta di rinvio.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

[...]

Presidente Terracini. [...] V'è ora la proposta dell'onorevole Abozzi di aggiungere:

«Il primo presidente della Corte di cassazione promuove l'azione disciplinare contro i magistrati».

L'onorevole Perrone Capano propone a sua volta questa formulazione:

«L'azione disciplinare contro i magistrati può essere esercitata dal Ministro della giustizia e dai procuratori generali della cassazione e delle Corti di appello».

Infine l'onorevole Varvaro propone:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura l'indipendenza e la disciplina dei magistrati».

Ritengo che quest'ultima formulazione riprenda lo stesso concetto della Commissione, la quale deferisce al Consiglio superiore della Magistratura la competenza in materia disciplinare.

Pertanto, ritengo che la proposta dell'onorevole Varvaro non rappresenti in realtà un emendamento di sostanza, ma una diversa formulazione; mentre la proposta dell'onorevole Perrone Capano è nettamente diversa da quella della Commissione.

Invito l'onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono perfettamente d'accordo che il Ministro della giustizia deve avere la facoltà di compiere questa azione disciplinare.

Però — mi dispiace insistere — questa è materia da rimandare all'articolo 99, in contesto con quella questione, che abbiamo rinviato, della facoltà disciplinare e di tutti i particolari, che riguardano questa materia.

Pertanto, anche per questo faccio la proposta di rinvio.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini propone di rinviare anche questa materia all'articolo 99.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

[Il seguito della discussione è riportato a commento dell'articolo 104.]

[...]

Presidente Terracini. [...] Do pertanto lettura del testo dell'articolo 97, quale risulta dalle votazioni testé effettuate:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

«Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto di un vicepresidente eletto fra i membri designati dal Parlamento, del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte medesima e di membri designati per quattro anni, e non rieleggibili nel Consiglio successivo, per due terzi da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno fra persone che appartengono alle seguenti categorie: professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni.

«L'organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

Resta quindi da esaminare ancora la competenza del Consiglio superiore in relazione ai trasferimenti ed all'azione disciplinare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti