[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 95. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

«Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.

«I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

Presidente Terracini. Gli emendamenti proposti a questo articolo sono numerosissimi; alcuni sono già stati svolti.

L'onorevole Carboni Angelo ha svolto la seguente proposta di emendamento sostitutivo degli articoli 95 e 96, firmata anche dagli onorevoli Mastino Pietro, Lussu, Fietta.

«Sostituirli col seguente:

«La funzione giurisdizionale, salvo che per le materie attribuite dalla legge al Consiglio di Stato, ai tribunali amministrativi regionali, di cui all'articolo 122, ed alla Corte dei conti, è esercitata esclusivamente dagli organi della magistratura ordinaria, istituiti e regolati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, di cittadini esperti e di giudici popolari.

«In tempo di guerra possono istituirsi tribunali militari.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere».

L'onorevole Monticelli ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale è esercitata esclusivamente dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi, di cui all'articolo 122, terzo comma, spetta la giurisdizione amministrativa in materia di interessi legittimi.

«Alla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di contabilità e pensioni nei casi e modi dalla legge previsti.

«I tribunali militari non possono essere istituiti che in tempo di guerra.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle Magistrature del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi, della Corte dei conti e dei tribunali militari di guerra, sono stabilite con legge votata a maggioranza assoluta dai membri delle due Camere».

Anche l'onorevole Romano ha svolto il suo emendamento così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Il potere giudiziario tutela i diritti e gli interessi legittimi di tutte le persone, sindaca la legittimità delle norme giuridiche e degli atti di ogni pubblico ente, punisce ogni violazione dell'ordine giuridico penalmente sanzionata.

«Le norme sull'Ordinamento giudiziario sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

«In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali.

«I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

L'onorevole Mortati ha presentato il suo emendamento, che nell'ultima formulazione è così redatto:

«Sostituirlo col seguente:

«La funzione giurisdizionale nella materia penale ed in quella civile, per le controversie tra privati, è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi, per determinate materie, sezioni specializzate, con la partecipazione anche di cittadini, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

«Nelle controversie in cui l'amministrazione intervenga come parte, per la tutela di un pubblico interesse, la legge potrà attribuire la funzione giurisdizionale ad organi giudiziari speciali.

«Nella materia penale possono istituirsi con legge giudici speciali solo per le infrazioni commesse da militari e nel caso di guerra dichiarata.

«La legge, che stabilisce giurisdizioni speciali, determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. [...] Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti c'è già un articolo in cui si dice che la legge disciplinerà le forme e le condizioni che garantiscano a queste magistrature la indipendenza del governo. Mi pare che la formula si dovrebbe trasportare in questa sede ed estenderla a tutti gli altri organi speciali, quindi non solo al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, ma anche ai Tribunali militari ed agli altri attuali o eventuali giudici speciali.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La giurisdizione è esercitata, in materia civile e penale, dalla magistratura ordinaria; la giurisdizione in materia di atti amministrativi, quella in materia di contabilità e di pensione e quella in materia di reati militari sono esercitate dalle Magistrature speciali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e — rispettivamente — della Corte dei conti e dei tribunali militari.

«Non potranno essere istituite altre Magistrature speciali e quelle esistenti dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

«L'assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario e — rispettivamente — da leggi speciali, votate — l'una e le altre — a maggioranza assoluta.

«Presso le sezioni specializzate, civili e penali, delle Magistrature di merito potranno essere assunti cittadini esperti secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e processuale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. [...] Con altro comma è fissata la norma che: «L'assunzione e la carriera dei magistrati ordinari e speciali sono regolate dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario e — rispettivamente — da leggi speciali, votate, l'una e le altre, a maggioranza assoluta».

Si vedrà poi all'articolo 97, come, a garanzia della autonomia e della indipendenza della Magistratura, l'applicazione della legge a tale riguardo sia devoluta al Consiglio Superiore della Magistratura.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Costa ha proposto i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: funzione giurisdizionale, sostituire l'altra: giurisdizione».

«Sopprimere il quarto comma».

Ha facoltà di svolgerli.

Costa. Il mio primo emendamento non è che la ripetizione di quello accennato ieri sera e siccome non ha trovato fortuna, lo ritiro.

Ho presentato però un secondo emendamento relativo alla soppressione del quarto comma dell'articolo 95. Mi pare che non sia necessario dire nella Carta costituzionale che ci sarà una legge speciale la quale provvederà all'ordinamento giudiziario. In particolare, poi, non mi rendo conto del motivo per il quale si prescrive una maggioranza qualificata. Mi spiego la maggioranza qualificata richiesta al capoverso successivo per istituire nuove giurisdizioni speciali, data la particolare delicatezza dell'argomento, ma per una legge sull'ordinamento giudiziario e sulle giurisdizioni speciali già esistenti mi sembra che la richiesta della maggioranza qualificata non abbia una seria ragion d'essere.

Per questi motivi ho proposto la soppressione di tutto il quarto comma dell'articolo 95.

Presidente Terracini. L'onorevole Grassi ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: in materia civile e penale, sostituire le seguenti: in materia penale e per la tutela dei diritti civili e politici».

«Rinviare il secondo comma ad un articolo successivo (articolo 95-bis)».

«Sostituire il terzo comma con il seguente:

«Non possono essere istituiti giudici speciali. È tuttavia consentito d'istituire presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere, sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti».

«Al quarto comma, sopprimere le parole: e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e sostituire alle parole: a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere, le seguenti: nel modo indicato nel precedente comma».

«Sopprimere il quinto comma».

Ha facoltà di svolgerli.

Grassi. [...] Stabiliamo quale è il compito di questa giurisdizione amministrativa e anche le materie specialmente determinate dalla legge per la tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione. Alla Corte dei conti è attribuita la funzione giurisdizionale di quelle materie che le competono. Perciò ho creduto sia più prudente che nella legge fondamentale dello Stato, dal momento che di questi argomenti se ne è voluto parlare, per lo meno venissero precisati e non lasciati alla legge futura.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Colitto ha già svolto il seguente emendamento:

«Sopprimere il quarto comma».

[...]

Presidente Terracini. Comunico che gli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi e Fabbri hanno proposto il seguente nuovo testo:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

«La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.

«I Tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge».

[...]

Presidente Terracini. Ricordo che i seguenti altri emendamenti sono stati già svolti:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Le norme sull'ordinamento giudiziario, in cui saranno comprese quelle sulle giurisdizioni speciali, sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

«Adonnino».

[...]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato si è trovato di fronte a più di 40 emendamenti e ha cercato di tener conto di tutti. In sostanza però, nella nuova formula che ha adottato, e che è quella proposta dall'onorevole Conti e da altri colleghi, mantiene la sostanza della sua proposta originaria, in alcuni punti la attenua, in altre la completa, nel suo complesso la perfeziona, senza spezzarne, anzi rinforzando la linea fondamentale.

[...]

Ho finito: resta l'ultimo comma dell'articolo, nel quale il testo dei Settantacinque chiedeva che per le norme sull'ordinamento giudiziario e nelle altre magistrature fosse necessaria una legge con un quorum speciale di approvazione. Più di una voce ha chiesto, nel dibattito, che si tolga questa condizione; ed il Comitato aderisce. Ciò anche in relazione ad un orientamento generale in tema di leggi costituzionali. Nella gerarchia delle norme, cui ho più volte accennato, vengono in prima linea la Costituzione e le leggi costituzionali, che richiederanno, per essere rivedute, lo stesso procedimento che richiede la Costituzione. Non sembra necessario creare una categoria di leggi intermedie che, per l'approvazione e la revisione, richiedano un altro metodo e un quorum speciale; tanto più che di fatto quelle leggi si sarebbero ridotte al caso qui considerato. Si è modificato l'ultimo comma nel senso che, se per l'ordinamento giudiziario e le norme sulle altre magistrature basterà una legge ordinaria, la disposizione potrebbe sembrare inutile; ma si vuole chiarir bene che non basteranno decreti di organizzazione.

[...]

Presidente Terracini. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.

Onorevole Carboni Angelo, mantiene il suo emendamento?

Carboni Angelo. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini non ho più bisogno di conservare il mio emendamento, almeno per quello che riguarda la unicità della giurisdizione, la soppressione delle giurisdizioni speciali e la facoltà della partecipazione di elementi popolari negli organi giudiziari ordinari. Rinuncerei completamente al mio emendamento, se non fossi in dissenso con la Commissione relativamente ai tribunali militari. Nel mio emendamento, aderendo alla proposta fatta dalla Commissione nel testo primitivo, in cui si prevedeva la possibilità dell'istituzione dei tribunali militari solo in tempo di guerra, io avevo enunciato...

Presidente Terracini. Mi perdoni! Mi dica soltanto quale parte del suo emendamento intende conservare.

Carboni Angelo. Mantengo del mio emendamento soltanto il terzo comma. Per il resto aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Poiché l'onorevole Monticelli non è presente, il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?

Romano. Aderisco alla proposta della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?

[...]

Mortati. Conservo il mio emendamento sostitutivo dei commi terzo e quarto dell'emendamento Conti.

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Gli emendamenti da me proposti sono stati tutti trasferiti o concettualmente o letteralmente addirittura, nel nuovo testo della Commissione; quindi, non occorrerà sottoporli a votazione.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

Colitto. Aderisco alla formulazione dell'articolo adottato dalla Commissione.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti?

Costa. La Commissione li ha accettati. Quindi, li ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Grassi, mantiene i suoi emendamenti?

Grassi. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ruini di accettare, in gran parte, i miei emendamenti, accetto la formulazione della Commissione.

[...]

Presidente Terracini. Passiamo ora all'emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Reale Vito, Bettiol, Perassi, Fabbri, che la Commissione ha fatto proprio.

[...]

Vi sono adesso due emendamenti aggiuntivi proposti l'uno dall'onorevole Mortati, l'altro dall'onorevole Leone Giovanni. L'onorevole Leone Giovanni propone:

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al Governo».

L'onorevole Mortati propone:

«La legge che stabilisce giurisdizioni speciali determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono».

Leone Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Leone Giovanni. Ritiro il mio emendamento, aderendo a quello dell'onorevole Mortati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La formula dell'onorevole Mortati meriterebbe esame; e cioè che la legge che stabilisce giurisdizioni speciali determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici che le compongono.

Ma intendiamoci: noi abbiamo ammesso che giurisdizioni speciali non ve ne saranno più. Lo ripeto ancora una volta, e perché non sorga equivoco, dichiaro che nel testo ora approvato, quando si parla dopo «il Consiglio di Stato» di «altri organi di giustizia amministrativa», il Comitato intende riferirsi agli organi periferici, correlativi al Consiglio di Stato, e che potranno foggiarsi in modo diverso per le Regioni. Si potrà chiarire meglio ciò in sede di revisione e di coordinamento, nel testo definitivo, perché risulti più evidente ciò che l'Assemblea vuole: che tranne siffatti organi non ne potranno sorgere altri, completamente nuovi, ma si dovrà se occorre seguire la via delle sezioni specializzate presso gli organi giudiziari.

Ciò premesso, e tornando all'emendamento aggiuntivo Mortati, trovo giustissimo che la legge assicuri l'indipendenza anche dei membri delle sezioni specializzate, dei tribunali militari, e così via; ma non credo opportuna la dizione proposta, che accentua l'espressione e la figura delle giurisdizioni speciali. Il Comitato troverà una formula più adatta e più rispondente al nostro pensiero.

Presidente Terracini. Onorevole Leone, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini, quale decisione adotta?

Leone Giovanni. Aspetto la risposta dell'onorevole Mortati. Se l'onorevole Mortati ritirasse il suo emendamento insisterei nel mio, salvo poi a coordinarlo con altre eventuali norme analoghe.

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. Si perpetua l'equivoco denunciato poco fa.

L'onorevole Ruini dice che non vi devono essere più giurisdizioni speciali. Io trovo che quando si fa riferimento ad organi di giustizia amministrativa diversi dal Consiglio di Stato, e fra questi sono da considerare per lo meno la Giunta provinciale amministrativa e suppongo anche il Consiglio di prefettura, quando si è di fronte ad una disposizione così chiara sorge il problema del modo di garantire per questi giudici speciali l'imparziale esercizio delle loro funzioni. Quindi, non mi pare che le obiezioni dell'onorevole Ruini siano esatte. Occorre una disposizione che garantisca a questi giudici, che sono mantenuti e non soppressi, garanzie analoghe a quelle stabilite per i giudici ordinari.

Calamandrei. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Calamandrei. Vorrei chiedere un chiarimento sulla formula in relazione a quanto ha detto il collega Mortati. Vi sono delle giurisdizioni speciali che rimangono, cioè il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Presidente Terracini. A questo è stato già provveduto.

Calamandrei. Vorrei sapere come è stato provveduto a garantire che si introducano regole di indipendenza simili a quelle che si assicurano alla Magistratura ordinaria.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per il Consiglio di Stato e la Corte di conti abbiamo in un altro articolo stabilito che la legge garantisce l'indipendenza degl'istituti e dei loro componenti di fronte al potere esecutivo. Si potrà, nella revisione, trasferire la disposizione, invece, in questo articolo.

Ripeto poi all'onorevole Mortati che accettiamo il suo concetto, e ci riserviamo di darvi espressione, come non è possibile fare qui subito, su due piedi.

Nobili Tito Oro. Si voti il concetto.

Presidente Terracini. Non si possono votare dei concetti.

All'onorevole Calamandrei faccio presente che se legge l'articolo 93, già votato dall'Assemblea, troverà soddisfatte le sue esigenze. L'ultimo comma infatti dice:

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Mortati. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mortati. In relazione a quanto suggeriva l'onorevole Ruini io penso che si possa rinviare l'esame della norma proposta fino a quando il Comitato di redazione non l'abbia esaminata. Si potrebbe, pertanto, rinviarne la discussione all'articolo 97, che riguarda appunto le garanzie e l'indipendenza della Magistratura.

Presidente Terracini. Sta bene. Pertanto la proposta dell'onorevole Mortati è rimessa al Comitato per una rielaborazione che sarà riportata al momento opportuno all'Assemblea.

Si deve, pertanto, votare la proposta dell'onorevole Leone Giovanni, il quale ha dichiarato di mantenerla, nel caso che l'onorevole Mortati non insistesse nella sua proposta, alla quale aveva aderito in linea principale.

Pongo in votazione la formulazione proposta dall'onorevole Leone Giovanni, testé letta.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma del testo proposto dagli onorevoli Conti e altri:

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni Magistratura sono stabilite con legge».

(È approvato).

L'articolo 95, pertanto, salvo coordinamento, risulta così approvato nel suo complesso:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura.

«Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge.

«La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.

«I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al governo.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge»

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti