[Il 26 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 107 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Adonnino ha proposto, insieme con gli onorevoli Mortati, Uberti, Nicotra Maria, Salvatore, Gotelli Angela, Conci Elisabetta, Dominedò, Federici Maria, Giordani e De Unterrichter Jervolino Maria, il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei cittadini idonei che siano chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari».

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Adonnino. Io mi sono preoccupato, onorevoli colleghi, di queste sezioni speciali che noi aggiungiamo alla Magistratura ordinaria.

Col passo fatto in avanti dalla Commissione, in sostanza, siamo venuti a creare la Magistratura ordinaria con le sezioni specializzate e così le giurisdizioni speciali sono eliminate; non se ne potranno creare più. Quelle che ci sono dovranno essere eliminate. Si mantengono soltanto, come sapete, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e la giurisdizione militare. Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti e per la giurisdizione militare ci siamo preoccupati di fare in modo che queste giurisdizioni speciali abbiano le garanzie necessarie di indipendenza. Ma allora io mi sono preoccupato anche dei cittadini esterni, esperti, che vengono a far parte dei collegi giudiziari della Magistratura ordinaria. Avremo dei collegi composti da magistrati ordinari e da cittadini esperti. Per di più: non è detto in che proporzione gli uni e gli altri saranno; perciò c'è anche da prevedere la possibilità che i cittadini esperti saranno in maggioranza rispetto ai magistrati togati. Io mi preoccupo sempre della giurisdizione tributaria, della materia fiscale e ricordo che nella materia fiscale vi sono le commissioni distrettuali che sono in ogni piccolo paese, piccolo paese in cui di magistrati non vi è altro che il pretore. Dunque volendo formare delle sezioni speciali fiscali si verrà alla conclusione che il pretore sarà in minoranza rispetto ai commissari. Ed allora è di importanza somma il problema. Questi commissari chi li designerà? Questi commissari, questi cittadini idonei, questi esperti, che garanzia di indipendenza avranno? Perché se garanzia di indipendenza non ne avessero nessuna, allora noi avremmo fatto entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, cioè non avremmo più la garanzia di questi collegi speciali, malgrado essi facciano parte della Magistratura ordinaria.

Mi si potrà dire che è difficile creare queste condizioni di vera indipendenza, poiché questi cittadini esperti non sono di carriera, ma saranno scelti, così, fra i cittadini comuni. Io però posso rispondere che una garanzia fondamentale, per lo meno, è possibile; cioè che il legislatore futuro potrà dare la garanzia fondamentale di farli designare non dal potere esecutivo, non dal Governo, ma di farli designare dal Consiglio Superiore della Magistratura, a mo' di esempio, per dimostrare che qualche garanzia di indipendenza è possibile che il legislatore ordinario dia anche ad essi. Appunto perciò mi sono permesso di sottoporre a voi questo punto, che cioè, in sostanza, questi magistrati speciali siano indipendenti e che anche essi abbiano le garanzie di assoluta indipendenza.

Ho posto qui questo emendamento perché in questo articolo 99 mi pare che vi siano delle disposizioni relative alla indipendenza dei magistrati. È opportuno poi forse che questo mio emendamento sia armonizzato e conglobato con le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza delle altre magistrature speciali. In questo senso e per queste ragioni io ho proposto il mio emendamento.

Fabbri. Chiedo di parlare perché desidererei un chiarimento.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare.

Fabbri. L'emendamento dell'onorevole Adonnino mi pare faccia una certa confusione fra le giurisdizioni amministrative, quali per esempio appunto le commissioni fiscali cui egli si è esplicitamente riferito, e le sezioni speciali della Magistratura ordinaria. Io non penso che la Costituente abbia deliberato di sopprimere proprio tutte le infinite commissioni e giurisdizioni amministrative che non fanno parte della Magistratura ordinaria. Quindi egli prospetta una ipotesi che in gran parte non risponde alla realtà delle nostre deliberazioni.

Presidente Terracini. Forse l'onorevole Adonnino, nello svolgimento del suo emendamento, ha allargato il suo concetto. Infatti il testo dell'emendamento proposto riguarda solo «le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei cittadini idonei che sono chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari».

[...]

Presidente Terracini. [...] Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, l'onorevole Leone Giovanni per esprimere il pensiero della Commissione sugli emendamenti presentati [...]

Leone Giovanni. [...] Per quanto concerne l'emendamento Adonnino, la Commissione è d'accordo con l'onorevole Adonnino, che occorre indubbiamente formulare una norma. Difficile è formularla, ma occorre. Occorre che si stabiliscano garanzie nei confronti dei membri estranei all'ordine giudiziario. Ora è chiaro che non possiamo chiedere, per gli elementi estranei alla Magistratura, le stesse garanzie dei magistrati, perché quando la legge sente il bisogno di affidare talune funzioni giudiziarie ad elementi estranei, vuol dire che sente la necessità di affidarsi ad elementi che portino quella duttilità e quel minor senso di attaccamento alla stretta formula giuridica che non si può chiedere ai magistrati. Donde l'impossibilità di accompagnarli con tutte le garanzie del magistrato. E, d'altra parte, bisogna mettere in condizioni la società di vedere in costoro i propri giudici, cittadini che, non tanto per l'aspetto della idoneità quanto per l'aspetto della indipendenza morale, la quale si può articolare nelle forme più diverse, possano assicurare la convinzione che questi giudici, tolti dalla società ed immessi negli ordini giudiziari, possano portare il massimo di serenità e di imparzialità.

Accettiamo il principio informatore della formula proposta dall'onorevole Adonnino, con l'intesa che dovrà essere coordinato con le altre norme analoghe, predisposte in altra sede.

Richiamo l'articolo che noi votammo a proposito del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: la legge assicura e garantisce le condizioni per l'indipendenza di tali organi nei confronti del Governo.

Con una formula più recente, a proposito dei tribunali militari, volevamo dire lo stesso: che non si può richiedere per la giustizia militare il complesso di garanzie che si richiedono per la giustizia ordinaria; ma occorre stabilire che questo corpo della giustizia militare possa essere garantito nella sua indipendenza funzionale, nei confronti del potere esecutivo, e specificatamente nei confronti del Ministero della difesa.

Questa ulteriore formula proposta dall'onorevole Adonnino sarà congegnata insieme alle altre due, in modo che ne esca una formula unitaria, la quale esprima, sia pure con sfumature di diverse gradualità, questa esigenza che è nell'animo di tutti: affidarsi per talune particolari funzioni giurisdizionali anche ad elementi estranei, ma richiedendo garanzie di serenità e di imparzialità.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti