[Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 111 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Anche l'onorevole Grassi aveva allora presentato due emendamenti, del seguente tenore:

Art. 95-bis.

«Al Consiglio di Stato ed agli altri organi della giustizia amministrativa è attribuita funzione giurisdizionale per la tutela degli interessi legittimi e anche, in particolari materie specialmente determinate dalla legge, per la tutela di diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.

«Alla Corte dei conti è attribuita funzione giurisdizionale in materia di pensioni, di conti e di responsabilità per danni arrecati all'erario dello Stato nei casi preveduti dalla legge.

«Le norme sulla Magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sulle attribuzioni giurisdizionali di questi organi sono stabilite con legge approvata nel modo indicato nell'articolo precedente».

Grassi.

Art. 95-ter.

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma».

Grassi.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevoli colleghi, all'articolo 99 discusso ieri la Commissione aveva accettato il principio informatore di un emendamento dell'onorevole Adonnino del seguente tenore:

«La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei cittadini idonei che siano chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari».

osservando, in particolare, trattarsi di una norma di difficile formulazione, ed accettandola con l'intesa che avrebbe dovuto essere coordinata con le altre norme analoghe già stabilite per le giurisdizioni amministrative e la Magistratura militare.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Le parole del relatore dovevano, secondo l'intendimento del Comitato, intendersi nel senso che, se accettavamo il concetto, ci riservavamo interamente di darvi un'altra espressione, coordinatamente agli altri casi che si dovevano insieme regolare. L'Assemblea ha ritenuto che, così stando le cose, fosse meglio non approvare, neppure provvisoriamente, una formula che dovrà essere certamente modificata. L'onorevole Adonnino insiste perché si voti il suo emendamento. Accontentiamolo pure; ma stia ben fermo che approviamo soltanto un'indicazione, e lo spirito non la forma di una disposizione, che non resterà certamente nella Costituzione ma, non facendo più cenno specifico dei membri estranei delle sezioni specializzate, sarà compresa in un'altra più vasta e comprensiva.

Presidente Terracini. A parte la formulazione è bene che l'Assemblea voti sul principio, e credo che l'onorevole Adonnino sarà d'accordo.

Adonnino. Accetto che si voti sul concetto.

Presidente Terracini. Pongo pertanto in votazione il principio enunciato dall'onorevole Adonnino nel suo emendamento all'articolo 99, di cui ho dato lettura, con l'intesa che la formulazione Adonnino non è affatto impegnativa.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti