[Il 10 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

È in discussione il tema del Pubblico Ministero.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Un altro punto che si può stabilire nella Costituzione, e su cui è da ritenere che tutti siano d'accordo, è quello di ricondurre decisamente la polizia giudiziaria alle dipendenze del Pubblico Ministero. Questa dipendenza già esiste, ma non funziona; quindi è opportuno ricordarla nella Costituzione in modo che il futuro legislatore se ne valga per stabilire delle norme più attuabili ed energiche che evitino il ripetersi di inconvenienti segnalati da varie parti. Purtroppo si è stati sempre in pieno regime di arbitrio assoluto. Anche dove la polizia ha il dovere di sottoporre alcuni provvedimenti alla preventiva deliberazione del Procuratore della Repubblica, l'inconveniente spesso si verifica e non esistono sanzioni adeguate.

Occorre dunque porre direttamente alle dipendenze del Pubblico Ministero la polizia giudiziaria, affinché fin dal primo momento sia soddisfatta, da una parte l'esigenza della legalità e della onestà dell'indagine giudiziaria, e dall'altra, l'esigenza della tecnicità dell'indagine stessa. È frequentissimo il caso di procedimenti basati su una falsariga errata per i quali la polizia arriva a conclusioni tali da paralizzare o da compromettere il giusto svolgimento delle indagini e dell'acquisizione delle prove, sicché, per mancanza dell'immediato intervento del Pubblico Ministero, si hanno i segni evidenti del disfacimento del processo.

Dichiara quindi, per quanto riguarda la pregiudiziale, di essere d'accordo sull'opportunità di lasciare la materia alla elaborazione del futuro legislatore; però, a proposito del problema della inamovibilità e della dipendenza della polizia giudiziaria, ritiene che non sia possibile sottrarsi dal prendere posizione.

[...]

Uberti [...] A proposito dei rapporti tra Pubblico Ministero e polizia giudiziaria e della dipendenza di quest'ultima dal primo, osserva che tale stato di cose presenta tanti inconvenienti che non possono essere tollerati in uno stato di diritto; ritiene quindi fondato il dilemma posto dall'onorevole Calamandrei e si dichiara favorevole alla piena autonomia del Pubblico Ministero da affermarsi nella Costituzione.

[...]

Ambrosini rileva che, una volta stabilito che il Pubblico Ministero è un magistrato, ne consegue che gli spettano tutte le garanzie proprie dei magistrati; salvo che, con altra disposizione, si deroghi espressamente al principio generale.

Non vede quindi la necessità di tornare sull'argomento nel testo costituzionale, come pure non ritiene opportuno che nella Costituzione si specifichino le funzioni del Pubblico Ministero, sia riguardo alla istruzione sommaria, sia riguardo alla direzione della polizia giudiziaria. È questa una materia che va disciplinata in una legge organica fondamentale, non nella Costituzione.

[...]

Leone Giovanni, Relatore, presenta la seguente proposta:

«Il Pubblico Ministero dipende dal Ministro della giustizia. La polizia è sotto la direzione del Pubblico Ministero».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti