[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Mette in discussione l'articolo 25 del progetto Calamandrei:

«Polizia giudiziaria. — La polizia giudiziaria, che ha per compito la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, è posta alla dipendenza esclusiva e diretta dell'autorità giudiziaria»;

e il corrispondente articolo 10 del progetto Leone:

«La polizia è sotto la direzione del pubblico ministero».

Targetti si dichiara contrario alla disposizione che ritiene collegata a quella sul Pubblico Ministero. Osserva in proposito che, se si ammette che il Pubblico Ministero rappresenta il potere esecutivo, la polizia dovrà essere necessariamente alle sue dipendenze; ma, se si scioglie il vincolo che lega il Pubblico Ministero al potere esecutivo e si dà al magistrato la facoltà di disporre della polizia, si finirà per togliere la disponibilità di essa a chi non può esserne privato.

Mannironi fa presente il desiderio manifestato dai magistrati, che cioè una sezione speciale della polizia sia posta alle dirette dipendenze della Magistratura ai fini inquirenti.

Il Presidente Conti ricorda l'illustrazione che della norma ha fatto l'onorevole Leone; ma rileva che anche una disposizione di tale importanza può essere stabilita in una legge ordinaria.

Bozzi dissente dall'opinione del Presidente, perché ritiene che tale problema, profondamente sentito, difficilmente potrà esser risolto con una legge ordinaria. Di qui la necessità che la Costituzione — oltre a creare l'indipendenza del Pubblico Ministero e del giudice istruttore penale — stabilisca che la polizia giudiziaria, e questa soltanto, sia posta alle loro dipendenze, al fine di dare a questi magistrati la possibilità di compiere con la necessaria sollecitudine le opportune indagini. Aggiunge che in tal modo i poteri coercitivi del Pubblico Ministero e del giudice istruttore avranno lo strumento necessario affinché questa coercizione si attui con rapidità.

Mannironi prospetta la necessità di inserire il principio nella Costituzione, al fine di costringere il legislatore ordinario a provvedere in proposito.

Targetti rileva che il concetto stabilito nella formula dell'onorevole Leone era in relazione con l'altra che aveva posto il Pubblico Ministero alle dipendenze del Ministro della giustizia.

Bozzi non lo crede, tanto vero che anche l'onorevole Calamandrei, che configurava diversamente il Pubblico Ministero, ha fissato nel suo progetto un'analoga disposizione.

Targetti ad ogni modo ritiene che sia più opportuno parlare genericamente di «Autorità giudiziaria».

Laconi osserva che la locuzione «alla dipendenza» può dar l'impressione che la polizia dipenda, sotto ogni aspetto, dalla Autorità giudiziaria.

Bozzi concorda con l'onorevole Laconi; ritiene quindi preferibile la dizione proposta dall'onorevole Leone: «sotto la direzione».

Propone, d'accordo con gli onorevoli Mannironi e Uberti, la seguente formula:

«La polizia giudiziaria è sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria».

Uberti fa presente l'opportunità — anche al fine di non moltiplicare i comandi — che la polizia sia alle dipendenze del questore; ma riconosce la necessità di stabilire che la polizia giudiziaria, quando riceve un ordine dal giudice istruttore, deve eseguirlo; poiché, se non si ammette che la polizia possa ricevere ordini dall'Autorità giudiziaria, questa sarà privata di ogni possibilità di agire.

Cappi ritiene che la divergenza possa esser composta con una diversa formulazione della disposizione, dando cioè al magistrato la possibilità pratica di ordinare determinate indagini al commissario di pubblica sicurezza.

Targetti insiste nel ritenere la disposizione collegata a quelle riguardanti il Pubblico Ministero.

Cappi propone la seguente formula:

«L'Autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria».

Bozzi ritira la sua proposta e si associa a quella dell'onorevole Cappi.

Il Presidente Conti pone ai voti la formula proposta dall'onorevole Cappi.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti