Evoluzione dell'Articolo

Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'Autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria».

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L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione procede al coordinamento degli articoli ed approva la seguente formulazione:

«Art. 12. — L'Autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 100.

L'autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria.

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Il 26 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«L'autorità giudiziaria dispone direttamente dell'opera della polizia giudiziaria».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente dalla polizia giudiziaria.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

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A cura di Fabrizio Calzaretti