[30 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria. — Esame degli emendamenti agli articoli sulla magistratura.]

Il Presidente Ruini sottopone all'esame della Commissione gli emendamenti presentati al Titolo del progetto di Costituzione concernente la Magistratura.

Avverte che l'onorevole Leone, presentatore di vari emendamenti, ha comunicato di rimettersi al Comitato di redazione per quanto riguarda le questioni di carattere formale. Sosterrà invece in questa sede gli emendamenti di carattere sostanziale: attribuzione della vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura al presidente della Corte di cassazione anziché al Guardasigilli; soppressione delle Magistrature onorarie; rinvio ad una norma transitoria della revisione delle giurisdizioni straordinarie.

Inoltre l'onorevole Targetti ha proposto un articolo aggiuntivo 3-bis, secondo il quale viene stabilita la competenza del Ministro della giustizia per l'organizzazione dei servizi relativi all'Amministrazione giudiziaria e per l'alta vigilanza sul funzionamento dei servizi stessi e degli uffici giudiziari. Tale emendamento può mettersi in relazione con un altro proposto dall'onorevole Calamandrei, così concepito:

«Il potere di promuovere l'azione disciplinare contro i magistrati spetta al Ministro della giustizia».

[...]

Il Presidente Ruini [...] Avverte che viene ora in discussione l'emendamento proposto dall'onorevole Targetti, riguardante le funzioni del Ministro della giustizia. L'onorevole Targetti propone l'adozione del seguente articolo aggiuntivo 3-bis: «Il Ministro della giustizia provvede alla organizzazione dei servizi relativi all'Amministrazione della giustizia ed esercita l'alta vigilanza sul funzionamento dei servizi stessi e degli uffici giudiziari».

Targetti dà ragione del suo emendamento, affermando di ritenere necessario includere l'articolo proposto, a meno che non se ne voglia includere uno opposto, che cioè stabilisca la abolizione del Ministro. Siccome non crede che questo sia il desiderio di alcuno dei Commissari, crede opportuno, specialmente dopo che si è approvata la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura estromettendone il Ministro, vicepresidente, affermare la sopravvivenza del Ministro della giustizia, anche in regime repubblicano, con l'affermazione di queste mansioni. Dire che il Ministro esercita l'alta vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari è quanto meno si possa dire della funzione che logicamente spetta al Ministro della giustizia.

Leone Giovanni dichiara di essere favorevole all'articolo proposto dall'onorevole Targetti, tranne per la parte concernente gli uffici giudiziari, che vorrebbe soppressa.

Tosato non è favorevole all'emendamento Targetti, non perché sia contrario alla sostanza della sua proposta, ma per una questione di forma e di sistematica costituzionale. È stato già approvato un articolo secondo il quale il numero e le attribuzioni dei Ministeri saranno fissati per legge; quanto si viene a stabilire nell'articolo proposto non è più, quindi, materia costituzionale.

Conti osserva che l'espressione «alta vigilanza sul funzionamento dei servizi» riduce le funzioni del Ministro ad un compito di semplice sorveglianza, mentre l'alta vigilanza spetta al Ministro della giustizia su tutto il funzionamento della giustizia all'esterno.

Anche per le considerazioni esposte dall'onorevole Tosato, è contrario all'emendamento; comunque fa presente che, se fosse messo in votazione, l'espressione: «alta vigilanza sul funzionamento dei servizi» dovrebbe essere modificata, nel senso di dire piuttosto, che il Ministro «provvede alla organizzazione dei servizi della giustizia».

Lussu fa presente l'opportunità di trasformare l'emendamento Targetti in una mozione interna che serva di chiarimento. Quanto ha osservato l'onorevole Tosato è esatto; ma — d'altra parte — le preoccupazioni esposte dall'onorevole Targetti sono logiche.

Targetti aderisce alla proposta dell'onorevole Lussu.

Il Presidente Ruini pone ai voti l'emendamento Targetti, inteso non come articolo della Costituzione, ma come indicazione e norma da tener presente nell'ordinamento giudiziario.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti