[Il 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Bozzi. [...] Ma ritorno a un tema al quale ho dianzi fatto riferimento: il collegamento con gli altri poteri dello Stato. Ci deve essere e si attua per due forme, per due raccordi. Uno è quello che ho indicato dianzi: la legge sull'ordinamento giudiziario che è fatta dal Parlamento; quindi una influenza, dirò così, preventiva, esercita l'organo rappresentativo della volontà popolare sulla vita della Magistratura, fissando i limiti della potestà di amministrazione del Consiglio superiore e la vita stessa della Magistratura come ordine. Il secondo raccordo è il Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia non deve scomparire (è detto nel progetto); il Ministro della giustizia ha una serie di compiti vastissimi. Già dovrebbero tornare alla sua competenza gli affari di culto, ma poi ha tutte le questioni professionali, gli ausiliari della Magistratura, del giudice (cancellieri, ufficiali giudiziari), materia che va trattata in perfetto accordo con il Consiglio superiore perché i giudici non funzionano se non funzionano bene i cancellieri e gli ufficiali giudiziari. Non solo, ma il Consiglio superiore della Magistratura, nella mia concezione, deve essere un organo soltanto deliberante; guai se diventasse esso stesso un Ministero; guai se trasferissimo il Ministero da Via Arenula a Piazza Cavour: sarebbe la stessa situazione, forse peggiore.

L'amministrazione, come parte di preparazione e poi di esecuzione dei provvedimenti, dovrebbe restare al Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore è organo deliberante, che dice la sua parola definitiva nella materia dello status dei giudici, (Pubblico ministero compreso) sottraendola per sempre all'influenza del Ministro, del potere esecutivo. Il Ministro, poi, che acquisterà il maggiore rilievo costituzionale di Guardasigilli, risponderà al Parlamento del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti