[Il 25 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 104 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Vi è ora un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Targetti ed altro analogo proposto dagli onorevoli Colitto e Mortati, sui quali già stamane l'onorevole Ruini ha espresso il parere della Commissione. Si tratta di passare alla votazione, salvo collocamento, che sarà deciso in sede di coordinamento.

Poiché i due testi differiscono solo nella forma, pongo ai voti la formulazione proposta dall'onorevole Targetti che, nella redazione definitiva, è del seguente tenore:

«L'organizzazione ed il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

(È approvata).

Do pertanto lettura del testo dell'articolo 97, quale risulta dalle votazioni testé effettuate:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

«Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto di un vicepresidente eletto fra i membri designati dal Parlamento, del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte medesima e di membri designati per quattro anni, e non rieleggibili nel Consiglio successivo, per due terzi da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno fra persone che appartengono alle seguenti categorie: professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni.

«L'organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti