Evoluzione dell'Articolo

Il 25 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto di un vicepresidente eletto fra i membri designati dal Parlamento, del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte medesima e di membri designati per quattro anni, e non rieleggibili nel Consiglio successivo, per due terzi da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno fra persone che appartengono alle seguenti categorie: professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni.

L'organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

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A cura di Fabrizio Calzaretti