[Il 5 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Leone Giovanni, Relatore. [...] In proposito richiama l'attenzione su una questione di particolare gravità, e cioè sul fatto che nei giudizi avanti il Tribunale militare recentemente istituito per i delitti di rapina e di estorsione, non è ammesso alcun diritto di impugnativa. Pur riconoscendo la gravità dei suddetti reati, ritiene inammissibile che mentre per il delitto di ingiuria esistono in Italia tre gradi di giurisdizione, per il delitto di rapina, che può comportare la pena di morte, non sia possibile impugnare la sentenza neanche per difetto di giurisdizione. Per ovviare a tanta enormità propone l'introduzione di una norma transitoria che sancisca, con effetto retroattivo, il diritto di impugnativa nelle giurisdizioni speciali straordinarie, almeno presso la Corte di cassazione.

[...]

Sottopone infine all'attenzione dei colleghi gli articoli finali (16-21) del suo progetto, i quali, pur non concernendo materie di competenza della Sottocommissione, dovrebbero essere, a suo avviso, inseriti nella Costituzione. Si tratta di un complesso di norme che disciplinano le garanzie del cittadino di fronte al potere giudiziario. L'articolo 16 stabilisce che non vi debbono essere limiti all'esercizio del diritto del cittadino di agire in sede giudiziaria; l'articolo 17 fissa l'identità di giurisdizione per tutte le cause; l'articolo 18 sancisce l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali; l'articolo 19 stabilisce la pubblicità dei procedimenti penali, mentre l'articolo 20 fissa il diritto delle parti all'assistenza di un difensore.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti