[Il 14 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Apre la discussione sull'articolo 7 del progetto Calamandrei:

«Motivazione delle sentenze.

«Le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici devono essere motivate»;

e sulla corrispondente formulazione proposta dall'onorevole Leone:

«Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

Leone Giovanni, Relatore, comunica che l'onorevole Calamandrei ha accettato la formula da lui proposta, ritenuta meglio rispondente al principio da affermare, in considerazione dei provvedimenti del giudice riguardanti disposizioni regolamentari, i quali non richiedono la motivazione. Ricorda che, nell'attuale disciplina degli atti emanati dal giudice, vi sono tre forme: la sentenza, l'ordinanza e il decreto. La sentenza e l'ordinanza hanno un carattere giurisdizionale, mentre il decreto ha carattere amministrativo. La dottrina e la legislazione sono d'accordo nel richiedere la motivazione soltanto per i provvedimenti che abbiano carattere essenzialmente giurisdizionale, cioè per quei provvedimenti che risolvono un conflitto fra due parti; mentre il decreto, puramente amministrativo, non è mai stato motivato. Per queste considerazioni, la frase «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» è più esatta, perché limitativa dell'obbligo della motivazione soltanto alla sentenza e all'ordinanza, che rivestono carattere giurisdizionale.

Il Presidente Conti pone in votazione la formula proposta dall'onorevole Leone.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti