[Il 20 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario. Si sta discutendo delle giurisdizioni speciali di cui all'articolo 103.]

Calamandrei, Relatore, dato che sulle giurisdizioni speciali considerate nell'articolo possono manifestarsi tendenze diverse, propone di sospenderne temporaneamente la discussione passando all'esame degli articoli 6 e 7.

Il Presidente Conti dà lettura dell'articolo 6:

«Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, istituita per mantenere l'unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze»;

e dell'articolo 7:

«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

Ambrosini non è d'accordo con la proposta Calamandrei in quanto la disposizione dell'articolo 6 non ha valore specifico se non sia stato precedentemente votato l'articolo 5. Infatti, se non venisse approvato il principio del mantenimento delle giurisdizioni speciali, non avrebbe ragion d'essere il contenuto dell'articolo 6, giacché il ricorso alla Corte di cassazione è ammesso attualmente dal nostro ordinamento.

Laconi ritiene che l'articolo 7 sia un corollario dell'articolo 4, testé approvato, e che possa essere esaminato prima di passare alle eccezioni.

[...]

Leone Giovanni, Relatore, fa presente che in merito al ricorso in Cassazione, di cui nella seconda parte dell'articolo 5[i] proposto, vi è l'articolo 17 del suo progetto, nel quale è detto che «in ogni causa devono essere osservati tre gradi di giurisdizione», pur con delle eccezioni. Dichiara che l'articolo tende ad assicurare con una regola generale i tre gradi di giurisdizione ed a permettere che l'abolizione del secondo grado sia attuata dal legislatore in determinati casi, che potrebbero essere limitati alle cause civili di infima portata e a quelle penali di scarso rilievo, come le contravvenzioni.

Ambrosini, pur riconoscendo che le esigenze contemplate nell'articolo 17 del progetto Leone sono giustissime, non ritiene che possano essere prese in considerazione nella Costituzione, ma che debbano rientrare nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Di Giovanni concorda con l'onorevole Ambrosini, aggiungendo che in ogni caso la formulazione proposta meriterebbe qualche ritocco, in quanto il dire che in ogni causa si debbano osservare tre gradi di giurisdizione appare come una coazione per coloro che debbono usare di tale facoltà.

Castiglia, Relatore, fa notare che con la formulazione Leone si investirebbe la questione della Corte di assise, che dovrà invece essere esaminata successivamente, in quanto, se questa rimanesse come è attualmente, non vi sarebbe un secondo grado di giurisdizione. Altrettanto deve dirsi per le sentenze del Consiglio di Stato in materia giurisdizionale. Propone quindi di sospendere la discussione sull'articolo 17 del progetto Leone, e di votare l'articolo 6 dell'onorevole Calamandrei che però preferirebbe terminasse alle parole «ricorso alla Corte di cassazione», senza ulteriori specificazioni.

Bulloni, riguardo ai Tribunali militari di guerra, ritiene che sarebbe opportuno stabilire che la Cassazione a Sezioni riunite ha la potestà di annullare quelle sentenze nelle quali si riscontri incompetenza o eccesso di potere.

Leone Giovanni, Relatore, concorda con l'onorevole Bulloni e insiste affinché sia votato l'articolo 17 del suo progetto. Fa presente in proposito che è proprio attraverso le norme di procedura che viene più facilmente elusa la garanzia del cittadino al ricorso. Ritiene perciò che sarebbe opportuna una formula che impedisse di privare il cittadino del secondo grado di giurisdizione.

Il Presidente Conti è d'avviso che tale formula potrebbe essere inserita fra i principî generali.

Leone Giovanni, Relatore, non crede che nella parte contenente le norme sui diritti e doveri dei cittadini si possa inserire questa, che a suo avviso trova sede più adatta nell'articolo in esame.

Per quel che riguarda la Corte di assise, ritiene che, se dovesse sopravvivere, si dovrebbero aggiungere delle norme ad essa riferentisi.

Chiede infine che, ove non si vogliano stabilire i tre gradi in materia civile, si fissino almeno per la materia penale.

Bulloni è d'opinione che, se si vuol affermare il principio dei tre gradi di giurisdizione, essi debbano essere assicurati a entrambe le materie, penale e civile. Non ritiene opportuna la distinzione fatta dall'onorevole Leone, tendente a sottrarre al terzo grado di giurisdizione le contravvenzioni, in quanto vi sono contravvenzioni di carattere finanziario che comportano considerevoli entità patrimoniali e meritano quindi l'esaurimento di tutti i gradi di giurisdizione.

Calamandrei, Relatore, dichiara di essere contrario a che si parli nella Costituzione di un terzo grado di giurisdizione, perché la Cassazione non è un grado.

Ricorda in proposito all'onorevole Leone che nella Costituzione uscita dalla Rivoluzione francese — che è stata quella che ha proclamato il principio del doppio grado — tale norma non era contemplata.

Chiede quindi che sia consacrato a verbale che egli è contrario a che si inserisca nella Costituzione l'articolo 17 proposto dall'onorevole Leone, pur riconoscendo che esso contiene un principio fondamentale dell'ordinamento giudiziario e della procedura sia civile che penale.

Bozzi si associa alla dichiarazione dell'onorevole Calamandrei.

Leone Giovanni, Relatore, dichiara di ritirare il suo articolo 17.

Il Presidente Conti mette ai voti l'articolo 6 così formulato:

«Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo giudiziario ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione».

(È approvato).


 

[i] Il riferimento è fatto erroneamente all'articolo 5 invece che all'articolo 6.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti