[L'8 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Per quanto riguarda la disciplina del Pubblico Ministero, ritiene che a questo debbano essere affidate soltanto le mansioni tipiche della sua funzione. Salvo a stabilire che tale organo debba essere assunto con le stesse garanzie di preparazione richieste per i magistrati, il Pubblico Ministero dovrebbe essere prettamente organo del potere esecutivo; presiedere cioè all'attività della polizia giudiziaria, per evitare che il suo intervento (come accade di regola attualmente) abbia luogo quanto la polizia con le indagini preliminari ha già dato un'impronta, che può essere anche errata, alla ricerca giudiziaria.

Riconosce che questo progetto presenta il pericolo che, essendo il Pubblico Ministero titolare dell'azione penale ed organo nello stesso tempo del potere esecutivo, questo potere possa intervenire in qualche caso per non far promuovere l'azione penale: donde l'impossibilità di intervento da parte della giustizia in quei casi in cui il potere esecutivo non lo ritenesse opportuno. Per ovviare a tale pericolo, o si inseriscono in altra parte della Costituzione garanzie per tutelare i cittadini dagli eventuali arbitrî degli organi di governo, o si arriva alla infrazione del principio tradizionale del carattere monopolistico dell'azione penale stabilendo che il potere giudiziario, in caso di negligenza o di mancato esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, può instaurare «ex officio» il processo penale stesso.

Cappi. [...] Anche per quanto riguarda il timore che un potere politico possa paralizzare il Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, ritiene che in un regime democratico simile eventualità non possa verificarsi, in quanto vi saranno sempre le reazioni della stampa e la volontà popolare ad esigere che l'azione sia esercitata.

Bisogna infine considerare che in determinati casi, come in quello di complicazioni internazionali per la persecuzione di determinati reati politici contro stranieri, che potrebbe portare anche a conflitti armati, non si deve togliere al potere politico la possibilità di intervenire nella sfera di esercizio dell'azione penale.

Ambrosini, pur riconoscendo che non si deve tener conto delle interferenze del potere esecutivo nella Magistratura verificatesi durante il ventennio fascista, fa presente che anche prima del 1922 tali interferenze, se pur meno gravi, si verificavano; e ve ne sono famosi esempi.

[...]

Dichiara quindi di dissentire dall'onorevole Leone, che mostra di considerare il pubblico Ministero soltanto come organo specifico del potere esecutivo. Né ritiene idoneo il rimedio proposto di dare al magistrato giudicante, in caso di inazione del Pubblico Ministero, la possibilità di esercitare l'azione penale direttamente, in quanto esso deve essere investito della risoluzione di una questione o dai privati nelle controversie civili o dal Pubblico Ministero nell'azione penale: e sarebbe grave se l'iniziativa fosse presa dallo stesso giudice, perché potrebbero determinarsi intralci alla sua assoluta libertà di decisione. Bisogna infine considerare che con ciò si verrebbe a ferire uno dei principî fondamentali di differenziazione delle singole funzioni.

Dissente d'altra parte da quanto ha detto l'onorevole Cappi sulla necessità di lasciare al potere politico la possibilità di intervenire nella sfera di esercizio dell'azione penale in casi di interesse internazionale, in quanto ritiene che in tal modo ci si porrebbe su una via pericolosa, ricordando che le dittature cominciano sempre con casi particolari per giungere agli estremi. Sarebbe inoltre estremamente difficile stabilire a priori chi debba essere il giudice dell'opportunità o della necessità di esercitare il supremo potere di impedire al Pubblico Ministero di svolgere l'azione penale.

[...]

Targetti. [...] Pur ritenendo che sarebbe pericoloso stabilire il principio che il potere esecutivo possa sospendere l'azione penale, osserva che in pratica può presentarsene la necessità. In certi casi di movimenti popolari, ritardare o sospendere l'azione penale può essere l'unico modo di ristabilire la legalità.

Di Giovanni si associa completamente a quanto ha dichiarato l'onorevole Targetti.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti