[Il 26 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

È in discussione la proposta di soppressione della Sezione II del Titolo. Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Targetti. [...] il successivo articolo 103 si riferisce alla giustizia amministrativa, affermando anche questo articolo un principio molto lato, il cui accoglimento dovrebbe dar luogo necessariamente ad una preventiva lunga discussione: se cioè contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione sia possibile ammettere come obbligatoria la concessione dell'esercizio della tutela giudiziaria.

Qualche segno di dissenso dell'illustre maestro, l'onorevole Orlando, dimostra la gravità del problema che, per essere risolto, richiederebbe ripeto una lunga discussione.

[...]

Fabbri. Anch'io sono di opinione che non si possa sopprimere in blocco questa serie di articoli perché vi sono effettivamente alcuni principî di carattere nettamente costituzionale. Uno, per esempio, è quello che non può essere soppressa la garanzia di giurisdizione contro determinati atti del potere esecutivo.

Durante il periodo fascista era divenuta quasi una clausola di stile, ogni qual volta il potere esecutivo prendeva delle deliberazioni arbitrarie nel senso della loro illegittimità rispetto all'ordinamento giuridico, di iscrivere nella legge che contro i provvedimenti della tale direzione generale o della tal'altra determinata commissione non sono ammessi ricorsi e impugnative di qualsiasi genere né in linea giurisdizionale, né in linea amministrativa.

Ora, se si crede, come io penso, di affermare il principio di cui all'articolo 103 del progetto è indiscutibile che il suo posto è quello della Carta costituzionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti