[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici generali per il testo completo della discussione.]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] All'articolo 113 troviamo ancora l'onorevole Codacci Pisanelli, che vuol ritornare al testo originario; e non ricorda che, proprio qui, in base ad un emendamento dell'onorevole Calamandrei, l'Assemblea impegnò il Comitato a studiare appunto la questione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, agli effetti anche di una eventuale annullabilità di tali atti. Questione non facile; ma è stata esaminata con molta attenzione, da tutti gli aspetti, ed è stata risoluta nella riunione di questa mattina in una forma che, tenendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli, ritocca in alcuni punti il testo che vi è stato distribuito. Si è voluto togliere la interpretazione (del resto non giustificata) che, col testo coordinato, ogni autorità giudiziaria, anche un pretore, potesse annullare gli atti dell'Amministrazione. No: il testo diceva che ciò avviene «nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge»; e per casi e limiti si intendeva anche la possibilità di escludere dal potere di annullamento una parte, la maggior parte, delle giurisdizioni ordinarie. Il potere di annullamento potrebbe opportunamente essere riservato agli organi giurisdizionali che, come il Consiglio di Stato ed alcune sezioni specializzate e miste della magistratura ordinaria (ad esempio il Tribunale delle acque) posseggono speciali attitudini e competenza per la delicata valutazione degli atti amministrativi. D'altra parte, sembra giusto considerare che, se è, con le debite cautele, ammesso l'annullamento degli atti amministrativi nei ricorsi per violazione di interessi legittimi, non si può escludere l'annullamento per violazione di diritto: la miglior soluzione è di modificare l'articolo togliendo dal primo comma le ultime parole «che possono annullare gli atti dell'amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge», aggiungendo invece come terzo comma che «la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge». È una variazione minima, che mette in luce quello che era effettivamente, senza alcun dubbio, l'intento del testo coordinato. Poiché poi nel primo comma si mette già la disposizione, in via generale, per la tutela giurisdizionale verso la pubblica amministrazione, è inutile ripetere l'affermazione generica nel comma che diventa ora secondo. Questo è il nuovo testo, or ora formulato, dell'articolo 113. Prego l'onorevole Codacci Pisanelli di non insistere sulla sua controproposta.

[...]

Presidente Terracini. [...] Vi sono alcune proposte da parte dell'onorevole Codacci Pisanelli, al quale io domando se intenda sottoporle all'Assemblea.

Codacci Pisanelli. Non ho difficoltà a ritirare le mie proposte, eccetto quella che riguarda l'articolo 113, che corrisponde al 103 approvato dall'Assemblea.

Desidererei sottoporre questa questione alla votazione dell'Assemblea, perché si è introdotta una profonda innovazione nel nostro sistema di giustizia amministrativa, consentendosi — almeno implicitamente — ai giudici ordinari di annullare gli atti amministrativi.

Questa è la ragione per cui proporrei all'Assemblea di tornare al testo originario, che non introduceva un'innovazione così profonda e che il Comitato, secondo me, non avrebbe potuto introdurre.

Presidente Terracini. L'articolo 103 nel testo approvato era del seguente tenore:

«La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione è disposta dalla legge in via generale, e non può essere in nessun caso soppressa o limitata a particolari mezzi di impugnativa, o esclusa per determinate categorie di atti».

Il Comitato di redazione lo ha sostituito col seguente articolo 113:

«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, che possono annullare gli atti dell'amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

«Tale tutela giurisdizionale è disposta dalla legge in via generale e non può essere in alcun caso esclusa o limitata per particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».

L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere del Comitato.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. In sostanza l'onorevole Codacci Pisanelli propone di mantenere il secondo comma dell'articolo 113 come era nel testo originario, e di sopprimere il primo comma, che è stato recentemente aggiunto nella formulazione ultima che ho precisata, e che non contiene i pericoli che preoccupano l'onorevole collega. Ho anche detto le ragioni per cui il Comitato prega di respingere la proposta.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli di tornare al testo primitivo.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti