Evoluzione dell'Articolo
Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e possono far valere i loro diritti e interessi innanzi ai Tribunali senza limitazioni o speciali autorizzazioni.
La tutela giurisdizionale, accordata in via generale dalla legge per tutti gli atti della pubblica amministrazione, non puņ neanche per legge essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.
Nelle controversie di diritto tributario č abolita la limitazione per la quale gli atti di opposizione dei contribuenti non sono ammissibili in giudizio, se non preceduti dal pagamento del tributo».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 103.
La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione č disposta in via generale dalla legge e non puņ essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.
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Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione č disposta dalla legge in via generale e non puņ essere in nessun caso soppressa o limitata a particolari mezzi di impugnativa o esclusa per determinate categorie di atti».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione č sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; che possono annullare gli atti dell'amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale č disposta dalla legge in via generale e non puņ essere in alcun caso esclusa o limitata per particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione č sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puņ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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A cura di Fabrizio Calzaretti