[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

L'articolo del progetto approvato dalla Commissione per la Costituzione, è comprensivo dei temi degli attuali articoli 115 e 116; tuttavia, essendo nella discussione prevalenti gli emendamenti riferentisi alle regioni a Statuto speciale, vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 116 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. Passiamo all'esame dell'articolo 108:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

Persico. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, su che cosa?

Persico. Ritengo opportuno far presente che l'articolo 108 stabilisce che le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni; ora, l'articolo testé votato, il quale mantiene le Province, incide sui poteri della futura Regione.

Presidente Terracini. Ma, onorevole Persico, in questo articolo non si indica ancora quali siano tali poteri. Possiamo dunque procedere innanzi.

L'onorevole Codignola ha proposto di sopprimere l'articolo 108. Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo emendamento soppressivo.

Ad ogni modo ritengo che la sua proposta non sia più accettabile, perché ripropone la questione che abbiamo discusso già all'inizio di seduta. Sopprimere l'articolo 108, infatti, significherebbe, nel complesso, sopprimere la Regione.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: Le Regioni, sostituire le altre: Le Provincie».

Ha facoltà di svolgerlo.

Caroleo. Rinunzio all'emendamento.

[...]

Presidente Terracini. Gli emendamenti all'articolo 108 sono stati così tutti svolti.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. Desidero sapere quale sia la sorte dei miei emendamenti in relazione all'articolo 108, cioè se alla loro presentazione si oppone la pregiudiziale votata dianzi. Gli ultimi due emendamenti sono i seguenti. Il primo: «Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno»; l'altro: «L'ordinamento, le attribuzioni, le circoscrizioni delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni sono stabiliti dalla legge.

«Statuti particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, la Valle Atesina saranno stabiliti con leggi speciali».

Chiedo se questi due emendamenti si possono considerare come inerenti all'articolo 108 e se si oppone alla loro presentazione la pregiudiziale già ricordata.

Fuschini. Vi sono articoli dei quali possono costituire emendamenti.

Presidente Terracini. L'ultimo degli articoli che lei propone potrebbe essere considerato anche in sede di articolo 108. Questa sua formulazione infatti parla degli Statuti particolari di autonomia per la Sicilia la Sardegna ecc.

Targetti. Mi riferisco alla prima parte dell'articolo che dice: «Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale dotati di autogoverno». È l'altro che rimanda alla legge ordinaria.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'emendamento dell'onorevole Targetti: «Le Regioni e le Provincie sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno», non può essere accettato (indipendentemente dai rilievi che si potrebbero fare perché parla di autogoverno e non di enti autonomi e tace dei Comuni), perché, come ho detto a sazietà, le norme sulla Provincia sono da stabilire successivamente.

Della Regione ci stiamo ora occupando in una serie di articoli, nel corso della cui discussione l'onorevole Targetti potrà fare le sue osservazioni; così poi per la Provincia; potremo discutere le sue idee volta per volta.

Presidente Terracini. È d'accordo l'onorevole Targetti in questo senso?

Targetti. Sono d'accordo.

[...]

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'emendamento Russo Perez cade, perché è una ripetizione del concetto di Regione facoltativa, che l'Assemblea ha respinto. L'emendamento Caroleo è ritirato.

[...]

Presidente Terracini. Il primo comma dell'articolo 108, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione».

A tale comma l'onorevole Targetti ha presentato un emendamento così formulato:

«Le Regioni sono Enti di decentramento statale, dotati di autogoverno».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Targetti.

Piccioni. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Piccioni. Dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dall'onorevole Targetti perché esso riduce, per la ennesima volta, la funzione delle Regioni ad una funzione, semplicemente, di decentramento amministrativo.

(L'emendamento non è approvato).

Presidente Terracini. Pongo ora in votazione il primo comma nel testo proposto dalla Commissione, testé letto.

(È approvato).

[...]

Presidente Terracini. [...] L'articolo 108 risulta pertanto così approvato:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino - Alto Adige, al Friuli - Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti