Evoluzione dell'Articolo
Il 15 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Nel quadro dell'unitą e indivisibilitą dello Stato le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati negli articoli seguenti.
Alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali approvati con legge costituzionale».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 108.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati nella Costituzione.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali. (1)
(1.) La Commissione si riserva di decidere sulla aggiunta della Regione del Friuli-Venezia Giulia alle quattro cui č attribuita un'autonomia speciale.
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Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati dalla Costituzione.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino - Alto Adige, al Friuli - Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati nella Costituzione.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 115. (*)
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principī fissati nella Costituzione.
[(*) Articolo abrogato da un successiva legge costituzionale.]
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A cura di Fabrizio Calzaretti